Introduzione al Diritto e Concetti
Nessuna cartaIntroduzione al diritto e concetti chiave.
Il diritto costituzionale è un ramo del diritto pubblico che studia l'organizzazione fondamentale dello Stato, i poteri degli organi statali, i rapporti tra essi e i diritti e doveri dei cittadini. Si concentra sui principi e sulle regole che definiscono la struttura politica di una nazione.
I. Lo Stato: Nozioni Introduttive
Il termine "diritto" può essere inteso in due sensi:
Diritto soggettivo: indica una pretesa individuale (es. un mio diritto!).
Diritto oggettivo: indica un insieme di norme giuridiche, ossia un ordinamento giuridico.
Norma Giuridica e Coercizione Statale
Il diritto (in senso oggettivo) è l'insieme delle regole poste dallo Stato e garantite dalla *coercizione*, ovvero dalla possibilità di ricorrere alla forza legittima. Le regole poste da altre istituzioni sociali (famiglia, associazioni) sono considerate norme sociali, con sanzioni sociali (es. espulsione dal gruppo).
Distinzione Diritto Pubblico e Privato
Diritto Pubblico: regola i rapporti tra l'autorità pubblica e i privati.
Diritto Privato: regola i rapporti tra soggetti privati, che si trovano in una posizione di parità.
Potere Sociale e Politico
Potere Sociale: la capacità di influenzare il comportamento di altri individui. Si distingue in base al mezzo usato:
Potere Economico: si avvale del possesso di beni necessari in condizioni di scarsità per indurre a una condotta.
Potere Ideologico: si avvale del possesso di sapere, conoscenze, dottrine per influenzare.
Potere Politico: la capacità di ricorrere, in ultima istanza, alla forza legittima per imporre la propria volontà. Lo Stato ne è l'esempio tipico.
Legittimazione del Potere Politico
Il potere politico non si basa solo sulla forza, ma anche su un principio di giustificazione. Il sociologo Max Weber ha identificato tre tipi di potere legittimo:
Potere Tradizionale: basato sulla credenza nel carattere sacro delle tradizioni.
Potere Carismatico: basato sulla dedizione straordinaria al valore esemplare, alla forza eroica o al carattere sacro di una persona.
Potere Legale-Razionale: basato sulla credenza nel diritto di comando di coloro che ottengono il potere secondo procedure legali e lo esercitano rispettando i limiti stabiliti dal diritto.
Il potere legale-razionale emerge con le rivoluzioni liberali del XVIII secolo e trova consacrazione nelle costituzioni scritte (Costituzione americana del 1787 e Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789). Questo approccio vincola il potere politico al diritto per garantire la libertà dei cittadini.
Evoluzione del Potere Politico
Con la democratizzazione, il potere politico deve essere legittimato dal libero consenso popolare, espresso tramite elezioni e strumenti come partiti, sindacati e referendum. In tempi più recenti, si è assistito alla crescita di organizzazioni sovranazionali (es. UE) e al trasferimento di competenze a livelli territoriali inferiori (Regioni, Comuni).
Lo Stato Moderno
Lo Stato è una forma storica di organizzazione del potere politico che esercita il monopolio della forza legittima in un determinato territorio, avvalendosi di un apparato amministrativo. Nasce in Europa tra il XV e il XVII secolo, distinguendosi dal sistema feudale per:
Concentrazione del potere di comando legittimo in un'unica istanza su un determinato territorio.
Presenza di un'organizzazione amministrativa con una burocrazia professionale.
Questa concentrazione del potere rispose al bisogno di ordine sociale dopo secoli di insicurezza.
Concetto di Sovranità
La sovranità è un concetto giuridico fondamentale dello Stato moderno e ha due aspetti:
Interno: supremo potere di comando su un territorio, senza riconoscere poteri superiori.
Esterno: indipendenza dello Stato rispetto a qualsiasi altro Stato.
Questi aspetti sono interconnessi: uno Stato non può avere il monopolio della forza sul proprio territorio se non è indipendente dagli altri.
Evoluzione della Teoria della Sovranità
Tra la fine dell'800 e i primi del '900, lo Stato fu configurato come persona giuridica, titolare oggettivo della sovranità, risolvendo il conflitto tra principio monarchico e popolare. La sovranità della nazione, nata con la Rivoluzione Francese (1789), si contrappose all'assolutismo monarchico (Ancien Régime) e unificò i cittadini in un'unica entità collettiva: la Nazione. Rousseau formulò il principio della sovranità popolare, che identifica la sovranità con la "volontà generale" del popolo.
Limiti alla Sovranità Popolare nel '900
Nel Novecento, la sovranità popolare ha perso il suo carattere di assolutezza a causa di:
Sistema rappresentativo: la sovranità non si esercita direttamente ma tramite rappresentanti.
Costituzioni rigide: hanno efficacia superiore alla legge ordinaria e sono modificabili solo con procedure complesse. La loro preminenza è garantita dalle Corti Costituzionali, ponendo limiti giuridici insuperabili ai titolari della sovranità.
Organizzazioni internazionali: la loro affermazione (es. ONU, UE) ha comportato il trasferimento di poteri dagli Stati a enti sovranazionali, limitando la sovranità statale, soprattutto in ambiti come l'economia.
Integrazione Europea e Trasferimento di Poteri
La creazione di organizzazioni sopranazionali come la CEE (1957), la CECA (1951) e la CEEA (1957), poi confluite nell'Unione Europea (UE) con il Trattato di Maastricht (1992), ha intensificato la limitazione della sovranità statale. Gli Stati membri hanno trasferito a queste organizzazioni importanti poteri normativi e decisionali, che tradizionalmente costituivano il nucleo della sovranità.
Storia dell'Integrazione Europea
1951: Trattato di Parigi istituisce la CECA.
1957 (Trattati di Roma): Istituite CEE ed Euratom.
1965 (Trattato di Bruxelles): Fusi gli organi esecutivi delle tre Comunità.
1976: Elezione diretta a suffragio universale del Parlamento Europeo.
1987: Entra in vigore l'Atto unico europeo.
1992 (Trattato di Maastricht): Istituisce l'Unione Europea (UE), ampliando le competenze della Comunità Economica Europea (CE) alla politica economica e monetaria.
1997 (Trattato di Amsterdam): Ulteriori modifiche ai trattati.
2001 (Trattato di Nizza): Affronta l'allargamento dell'Unione e il funzionamento delle istituzioni.
Successivamente: Progetto di una "Costituzione europea" (2004).
Il Territorio e la Sovranità
La sovranità è esercitata dallo Stato in un determinato territorio, in modo indipendente. La delimitazione precisa del territorio è essenziale per l'esercizio della sovranità e l'indipendenza reciproca degli Stati. Il diritto internazionale definisce il territorio come:
Terraferma: porzione delimitata da confini (naturali o artificiali) stabiliti da trattati internazionali.
Acque interne: comprese entro i confini.
Mare territoriale: fascia di mare costiero interamente sottoposta alla sovranità dello Stato (oggi convenzionalmente 12 miglia marine).
Piattaforma continentale: parte del fondo marino di profondità costante che circonda le terre emerse.
Spazio atmosferico sovrastante.
Navi e aeromobili battenti bandiera dello Stato in spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato.
Sedi delle rappresentanze diplomatiche all'estero.
All'interno dell'Unione Europea si è creato uno "spazio senza frontiere interne", con libera circolazione di merci, capitali, servizi e persone, e un'economia di mercato aperta e di libera concorrenza, che ha portato lo Stato a perdere parzialmente il controllo su alcuni fattori presenti nel suo territorio.
La Cittadinanza
La cittadinanza è uno status che la Costituzione italiana riconnette a diritti e doveri, ed è condizione per l'esercizio dei diritti politici (es. diritto di voto) e il fondamento di doveri costituzionali (es. difesa della patria, contribuzione alle spese pubbliche). Nessuno può essere privato della cittadinanza per motivi politici (art. 22 Cost.).
Acquisto della Cittadinanza Italiana (Legge 91/1992)
Ius Sanguinis: per nascita da padre o madre italiani, indipendentemente dal luogo di nascita.
Ius Soli: per nascita in Italia da genitori ignoti, apolidi o stranieri.
Su richiesta in casi particolari, ad esempio:
Coniuge di cittadino italiano.
Straniero con genitore o ascendente in linea retta di secondo grado cittadino italiano per nascita.
Straniero adottato da cittadino italiano e residente per almeno cinque anni dopo l'adozione.
Straniero che ha prestato servizio per lo Stato italiano per almeno cinque anni.
Cittadino di uno Stato membro dell'UE dopo almeno quattro anni di residenza.
Apolide dopo almeno cinque anni di residenza.
Straniero dopo almeno dieci anni di regolare residenza in Italia.
Perdita e Ri-acquisto della Cittadinanza
La cittadinanza può essere persa per rinuncia (es. acquisizione di cittadinanza straniera e residenza all'estero) o automaticamente (es. svolgimento di funzioni per uno Stato estero nonostante l'intimazione italiana a cessare il rapporto). Può essere riacquistata in diverse situazioni, tra cui la residenza nel territorio italiano per un certo periodo o il servizio per lo Stato italiano.
Cittadinanza dell'Unione Europea
Il Trattato di Maastricht (1992) ha introdotto la cittadinanza dell'Unione, che "completa la cittadinanza nazionale e non la sostituisce". Essa attribuisce specifici diritti, come l'elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali e del Parlamento Europeo nello Stato membro di residenza. L'UE si impegna a rispettare i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.
Apparato Organizzativo dello Stato
Lo Stato si distingue per un apparato organizzativo stabile e impersonale, basato su regole predefinite e servito da una burocrazia professionale. Le attività sono suddivise in compiti minori, svolti da strutture e persone con competenze e procedure prestabilite. La burocrazia professionale è composta da soggetti che operano per lo Stato, ed oggi le spese per le burocrazie pubbliche in molti Paesi sono pari a metà del PIL.
Lo Stato come "Organizzazione Disaggregata"
Le persone giuridiche sono entità immateriali equiparate alle persone fisiche per la capacità di imputazione giuridica (es. associazioni, società). Sebbene lo Stato sia spesso considerato una persona giuridica, non agisce mai unitariamente. Pertanto, è più corretto definirlo come "un'organizzazione disaggregata", ovvero un insieme organizzato di amministrazioni diverse, dove le liti non vedono lo Stato come parte unica, ma un suo organo specifico (es. un ministro, un prefetto). Accanto allo Stato, esistono numerosi enti pubblici (es. Regioni, Province, Comuni) dotati di personalità giuridica, che perseguono interessi pubblici, distinguendosi dalle persone giuridiche private che perseguono interessi autonomi.
Potestà Pubblica e Autonomia Privata
Stato ed enti pubblici, di norma, sono in posizione di supremazia rispetto ai privati. Gli effetti giuridici dei loro atti derivano dalla loro volontà, indipendentemente dal consenso del destinatario. Questo potere unilaterale è detto potestà pubblica o potere di imperio, che deve essere attribuito per legge ed esercitato in conformità al modello legale. I soggetti privati, invece, godono di autonomia privata, potendo disciplinare liberamente i propri rapporti nel rispetto dei limiti di legge.
Uffici e Organi dello Stato
Un "macchina organizzativa" soddisfa interessi pubblici. L'unità strutturale elementare è l'ufficio, un servizio prestato da persone. Per adempiere ai suoi compiti, l'apparato si serve degli organi, cioè uffici i cui titolari sono abilitati a manifestare la volontà dell'apparato e a compiere atti imputabili ad esso (es. un dirigente per un ministero).
Classificazioni degli Organi
Organi Rappresentativi: titolari eletti direttamente (es. parlamentari).
Organi Burocratici: titolari sono professionisti che prestano servizio per lo Stato.
Organi Attivi: decidono per l'apparato (funzione deliberativa).
Organi Consultivi: danno consigli (pareri) agli organi attivi.
Parere Facoltativo: richiedibile ma non obbligatorio.
Parere Obbligatorio: deve essere richiesto.
Parere Vincolante: deve essere obbligatoriamente seguito.
Il principio è che i pareri sono vincolanti solo se la legge lo prevede espressamente.
Organi di Controllo: verificano la conformità alle norme (legittimità) o l'opportunità (merito) degli atti di altri organi.
Organi Costituzionali
Sono elementi necessari e insostituibili dello Stato, la cui assenza bloccherebbe l'attività statale. La loro struttura di base è dettata dalla Costituzione, e si trovano in condizione di parità giuridica tra loro. Differiscono dagli altri organi non solo per funzioni, ma per la loro posizione che individua lo Stato in un momento storico specifico.
II. Forme di Stato
La forma di Stato descrive il rapporto tra l'autorità pubblica e la società civile, e i principi che guidano l'azione statale. Risponde alla domanda: "Qual è la finalità dello Stato e che tipo di rapporto ha con la società?"
Le forme di Stato includono:
Stato assoluto
Stato liberale
Stato di democrazia pluralista
Stato totalitario
Stato socialista
Stato Assoluto
Prima forma dello Stato moderno (XV-XVII secolo). Caratteristiche:
Potere sovrano concentrato nella Corona (organo dello Stato, impersonale e continuo).
Corona titolare di funzione legislativa ed esecutiva.
Potere giudiziario esercitato da corti e tribunali nominati dal Re.
Volontà del Re fonte primaria del diritto, senza limiti né condizionamenti dai sudditi (potere di origine divina).
In alcuni Paesi (Prussia, Austria), emerse l'assolutismo illuminato (o Stato di polizia), in cui il sovrano promuoveva il benessere della popolazione.
Stato onnipresente, anche in economia (es. mercantilismo in Francia).
Stato Liberale
Nasce tra la fine del '700 e la metà dell'800, dalla crisi dello Stato assoluto e dall'affermazione della borghesia (Rivoluzione Francese, guerra d'indipendenza americana). Caratteristiche strutturali:
Base sociale ristretta (classe borghese).
Principio di libertà individuale (personale, privata, contrattuale, di pensiero, di stampa, religiosa, di domicilio).
Principio rappresentativo.
Stato di diritto: ogni limitazione della libertà deve avvenire per legge; l'attività dei pubblici poteri deve essere prevista dalla legge. La legge deve essere generale, astratta e formata dai rappresentanti della Nazione.
Separazione dei poteri: politico diviso tra diversi soggetti istituzionali che si controllano reciprocamente.
Stato minimo: funzioni giurisdizionali, ordine pubblico, politica estera, emissione di moneta. Astensione dall'intervento economico.
L'economia di mercato e capitalistica richiesero la certezza del diritto di proprietà, libertà contrattuale ed eguaglianza formale dei contraenti, portando all'abolizione di privilegi e monopoli. Questo favorì l'affermazione di una società civile distinta dallo Stato, capace di autoregolarsi.
Da qui la spinta a:
Codificazioni costituzionali: per consacrare i principi del potere politico.
Codificazioni civili: per regole generali, astratte e certe nei rapporti tra privati.
Lo Stato liberale si configura come Stato monoclasse, in quanto la rappresentanza era circoscritta alla borghesia.
Stato di Democrazia Pluralista
Si afferma come evoluzione dello Stato liberale, con l'allargamento della sua base sociale da monoclasse a pluriclasse. Si fonda sul riconoscimento e la garanzia della pluralità di gruppi, interessi, idee e valori. L'elemento chiave è l'allargamento dell'elettorato attivo fino al suffragio universale.
Fattori determinanti:
Affermazione dei partiti di massa: organizzano la partecipazione politica e sono radicati nella società.
Organi elettivi come luoghi di confronto tra interessi eterogenei.
Riconoscimento dei diritti sociali: strumenti di integrazione per i gruppi più svantaggiati (salute, istruzione, lavoro).
I Parlamenti diventano luogo di confronto tra partiti con ideologie contrapposte, portando a sistemi bipartitici o pluripartitici.
Garantisce:
Suffragio universale, segretezza e libertà del voto, elezioni periodiche, pluripartitismo.
Ampie garanzie del pluralismo politico, sociale, economico, religioso, culturale, basate sul principio di tolleranza (es. divieto di ricostituzione del partito fascista in Italia).
Pluralismo delle formazioni sociali (per interessi comuni) e politiche (per controllo del potere), garantito dalla libertà di associazione, di partito, sindacale, religiosa.
Limitazione del potere statale attraverso il confronto con i centri di potere pluralisti e creazione di canali di partecipazione.
Ampia garanzia costituzionale alla libertà di manifestazione del pensiero e al pluralismo dei mezzi di comunicazione (sfera pubblica autonoma).
Stato Totalitario e Stato Socialista
Nei Paesi dove la democrazia di massa non accettò il pluralismo, si affermarono forme statali con negazione del pluralismo e partito unico (es. Italia fascista, Germania nazista). Lo Stato fascista (Italia, 1922-1945) concentrava il potere in un unico organo, sopprimeva le libertà tradizionali e controllava ogni aspetto della vita sociale. Lo Stato socialista (es. URSS) si basava sulla dittatura del proletariato, abolizione della proprietà privata e attribuzione allo Stato di tutti i mezzi di produzione, abolendo il mercato a favore di un'economia collettivistica. Entrò in crisi alla fine degli anni '80.
Stato Sociale (Welfare State)
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, nei Paesi occidentali si consolidano i principi dello Stato pluralista e si assiste al riconoscimento costituzionale dei diritti sociali (salute, istruzione, lavoro, previdenza). Lo Stato interviene nell'economia e nella società per ridurre le disuguaglianze materiali e promuovere la solidarietà, superando l'individualismo liberale (sistema a economia mista). La Costituzione italiana (1948) è un chiaro esempio di Stato sociale, riconoscendo proprietà privata e eguaglianza formale, ma anche doveri di solidarietà e il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano libertà e uguaglianza (art. 2, 3.2, 4 Cost.).
Razionalizzazione dello Stato Sociale
Per affrontare la crisi dello Stato sociale, si adottano nuove strategie:
Superamento del carattere universalistico: servizi non più gratuiti per tutti, ma mirati ai meno abbienti (es. ticket sanitario).
Principio di responsabilità individuale: il cittadino contribuisce con il risparmio (es. fondi pensione privati).
Principio di sussidiarietà:
Verticale: trasferimento di gestione di servizi pubblici agli enti locali (Comuni).
Orizzontale: affidamento di compiti a formazioni sociali senza scopo di lucro (terzo settore), con incentivi statali.
Stato Unitario e Stato Composto
La distribuzione del potere su base territoriale distingue:
Stato Unitario: potere attribuito al solo Stato centrale o enti da esso dipendenti (tradizionale in Europa).
Stato Composto: potere distribuito tra Stato centrale ed enti territoriali distinti, con autonomia politica, legislativa e amministrativa in determinate materie (es. Stato federale, Stato regionale).
Stato Federale
Caratteristiche tipiche:
Ordinamento statale federale con Costituzione scritta e rigida.
Ripartizione di competenze tra Stato centrale e Stati membri stabilita dalla Costituzione.
Parlamento bicamerale con una camera rappresentativa degli Stati membri.
Partecipazione degli Stati membri alla revisione costituzionale.
Corte costituzionale per risolvere i conflitti tra Stato federale e Stati membri.
Stato Regionale
Si distingue dallo Stato federale per:
Presenza di una Costituzione statale che riconosce autonomia politica agli enti territoriali, ma non una propria Costituzione.
Attribuzione costituzionale alle Regioni di competenze legislative e amministrative.
Corte costituzionale con compito di risolvere i conflitti tra Stato e Regioni, garantendo la preminenza dell'interesse nazionale.
La distinzione tra federale e regionale è sottile; più importante è quella tra Stato unitario e composto, e tra decentramento politico forte o limitato. Si parla anche di federalismo duale (forte divisione Stato/Stati membri) e cooperativo (interventi congiunti Stato centrale/Stati membri).
III. La Costituzione
La Costituzione è la fonte fondamentale dell'ordinamento interno, sovraordinata a tutte le altre. Condiziona ogni altra norma, è espressione dell'originarietà-esclusività dell'ordinamento e fonte-limite dei poteri normativi. Possiede efficacia:
Attiva: pone norme valide fino all'abrogazione da parte di fonti da essa autorizzate.
Passiva: resiste all'abrogazione da parte di fonti non autorizzate, nei limiti di forma e sostanza.
La sua superiorità si manifesta nella capacità di stabilire le condizioni di validità per la propria revisione.
Significati del Termine "Costituzione"
In senso lato: struttura fondamentale di una comunità politica. Ogni comunità ne ha una.
In senso stretto: legge suprema che definisce diritti e doveri dei cittadini. Documento legislativo scritto che disciplina gli organi fondamentali dello Stato, superiore alle leggi ordinarie.
Tipologie di Costituzioni
Costituzioni Concesse: elargite dal sovrano al popolo.
Costituzioni Votate: deliberate dal popolo tramite un'assemblea costituente.
Costituzioni Flessibili: modificabili con le stesse procedure e maggioranze delle leggi ordinarie. Una Costituzione non scritta è sempre flessibile.
Costituzioni Rigide: modificabili con procedure più complesse (rinforzate/aggravate), come la Costituzione italiana (art. 138). La legge ordinaria non può né abrogarla, né modificarla, né contraddirla. La rigidità è garantita dal controllo di legittimità delle leggi da parte di una Corte Costituzionale.
Limiti alla revisione: art. 139 Cost. vieta la revisione della forma repubblicana, che si concretizza in:
Elettività del Capo dello Stato.
Sovranità popolare.
Autonomia degli enti territoriali.
Elezione delle rappresentanze politiche.
Libertà di associazione, pensiero, voto.
Questa rigidità "garantita" impone un limite implicito alla revisione costituzionale.
Costituzioni Scritte: contenute in documenti che precisano diritti e doveri, con gerarchia superiore sulle altre fonti (es. Costituzione italiana).
Costituzioni Non Scritte: basate su principi consuetudinari, adattabili alle situazioni storiche.
Costituzioni Brevi: affermano i principi essenziali (es. '800).
Costituzioni Lunghe: contengono un sistema coordinato di principi (es. Costituzione italiana).
Costituzioni Formale: complesso di norme nel testo costituente.
Costituzioni Materiale: quella effettivamente vigente nella realtà.
La Costituzione Italiana
Elaborata da un'Assemblea Costituente (riunita nel 1946) in due fasi:
Fase preparatoria: Commissione dei 75, divisa in tre sottocommissioni (diritti/doveri cittadini, ordinamento della Repubblica, diritti/doveri economico-sociali).
Fase plenaria in aula.
Il progetto fu approvato nel dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° Gennaio 1948. È un punto di convergenza di tre tradizioni culturali:
Liberale: riconoscimento dei diritti della persona.
Cattolica: diritti dell'uomo in comunità.
Socialista: difesa del lavoro e delle classi deboli.
Questo ha dato vita a una "Costituzione di compromesso".
Caratteristiche
Stato di diritto: le norme giuridiche disciplinano l'attività di privati e Stato.
Stato democratico-rappresentativo: i cittadini sono titolari della sovranità e la esercitano tramite rappresentanti (Parlamento) e referendum.
Stato sociale: riconosce pari dignità sociale e impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli economici e sociali che limitano libertà e uguaglianza.
Definizioni della Costituzione Italiana
Scritta: principi e istituti fondamentali in un documento, con forma scritta prevista per le leggi costituzionali (art. 138).
Rigida: norme con efficacia superiore alle leggi ordinarie, modificabili con procedura aggravata (art. 138).
Votata.
Convenzionale: frutto del compromesso tra diverse forze politiche (cattoliche, comuniste, liberali) per un nuovo assetto statale.
Una Costituzione si dice ordinativa quando promana da un'unica forza politica al potere.
Struttura della Costituzione Italiana
Principi Fondamentali (artt. 1-12): valori di libertà, uguaglianza, solidarietà. Stabiliscono criteri generali per le leggi ordinarie.
Parte I - Diritti e Doveri dei Cittadini (artt. 13-54): disciplina rapporti civili, etico-sociali, politici, economici.
Parte II - Ordinamento della Repubblica (artt. 55-139): delinea l'ordinamento statale, organi costituzionali (Parlamento, Presidente, Governo, Magistratura), Regioni e garanzie costituzionali.
Si conclude con Disposizioni Transitorie e Finali per regolare il passaggio al nuovo ordinamento democratico.
Principi Fondamentali della Costituzione Italiana
Principio Democratico (art. 1): Stato repubblicano e democratico, basato sul consenso dei cittadini; il popolo esercita la sovranità tramite rappresentanti e referendum.
Principio del Lavoro (art. 1 e 4): fondamento della struttura politica, diritto-dovere fondamentale e ampiamente tutelato.
Principio Personalistico (art. 2): "diritti inviolabili" sono riconosciuti (non creati) dallo Stato, valore assoluto della persona umana. Tutela sia del singolo che delle formazioni sociali.
Principio Solidaristico (art. 2): interdipendenza tra gli uomini, espressa tramite le formazioni sociali.
Principio di Uguaglianza (art. 3):
Uguaglianza Formale (art. 3.1): tutti i cittadini pari di fronte alla legge, senza distinzioni.
Uguaglianza Sostanziale (art. 3.2): la Repubblica rimuove gli ostacoli economici e sociali che limitano libertà e uguaglianza, promuovendo il pieno sviluppo della persona.
Esempi di uguaglianza sostanziale:
Art. 4: rimozione ostacoli al diritto al lavoro.
Art. 24: assicurare ai non abbienti i mezzi per agire in giudizio.
Art. 37: parità retributiva per donna lavoratrice.
Art. 48: suffragio universale.
Art. 51: accesso agli uffici pubblici e cariche elettive.
Principio Autonomista (art. 5): caratteristico delle democrazie moderne; ampio decentramento e autonomia locale, intensificata nelle regioni a statuto speciale.
Principio Internazionalista: riconosce la comunità internazionale, concede diritto d'asilo, prevede che lo straniero non venga estradato. Il concetto di sovranità è rivisto per esigenze di pace e cooperazione.
IV. Forme di Governo
La forma di Governo riguarda i modi in cui il potere è distribuito tra gli organi statali e i loro rapporti. Risponde alla domanda: "Chi governa all'interno dell'apparato statale?"
Nello Stato liberale si distinguono:
Monarchia Costituzionale
Governo Parlamentare
Governo Presidenziale
Monarchia Costituzionale
Forma di governo che segna il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato liberale (fine '700/inizio '800). Caratterizzata da:
Netta separazione dei poteri tra Re (esecutivo) e Parlamento (legislativo).
Re titolare di prerogative (sanzione leggi, nomina giudici, ministri, concessione grazie).
Equilibrio tra principio monarchico-ereditario e principio elettivo (seppur ristretto).
Governo Parlamentare
Evoluzione dalla monarchia costituzionale, con l'inserimento del Governo (o Gabinetto) come terzo organo, legato da un rapporto di fiducia con il Parlamento. Il Parlamento può costringere il Governo alle dimissioni votando la sfiducia.
Fasi del Parlamentarismo
Parlamentarismo Dualista: potere esecutivo ripartito tra Capo dello Stato e Governo. Il Governo necessitava di doppia fiducia (Re e Parlamento). Capo dello Stato aveva potere di scioglimento anticipato del Parlamento. Rifletteva un equilibrio tra aristocrazia e borghesia.
Parlamentarismo Monista: il Governo ha fiducia esclusiva del Parlamento. Il Capo dello Stato ha un ruolo di garanzia e non interviene nelle decisioni politiche. Il potere di direzione politica si concentra nel binomio Parlamento-Governo.
Sistema dei Partiti e Funzionamento del Governo Parlamentare
Nello Stato di democrazia pluralista, il funzionamento del governo parlamentare è influenzato dalla pluralità dei partiti e dei gruppi organizzati. La scienza politica classifica i sistemi politici in base al numero di partiti e alla loro distanza ideologica.
Sistema Politico Ideologicamente Polarizzato: elevata distanza ideologica tra i partiti, ridotte possibilità di coalizione. Funziona su una molteplicità di poli politici (sistema multipolare).
Sistema Bipolare: ridotta distanza ideologica, elevato potenziale di coalizione. La competizione elettorale è tra due poli, e dalle elezioni emerge la coalizione di maggioranza (es. bipartitico come UK).
Razionalizzazione del Parlamentarismo
Processo di tradurre in norme costituzionali scritte le regole sul funzionamento del sistema parlamentare, con l'obiettivo di garantire la stabilità del Governo e la sua capacità di attuare l'indirizzo politico, tutelando al contempo le minoranze.
Si distinguono:
Parlamentarismo Maggioritario (o a prevalenza del Governo): sistema politico bipolare con due partiti o poli alternativi. Le elezioni permettono la formazione di una maggioranza e l'individuazione di un Primo ministro fortemente legittimato. L'elettore, votando per i candidati al Parlamento, esprime una preferenza indiretta per il Capo del Governo. L'opposizione parlamentare (es. Shadow Cabinet in UK) controlla politicamente il Governo e la maggioranza.
Parlamentarismo Compromissorio (o a prevalenza del Parlamento): sistema politico multipolare. Le elezioni non determinano direttamente la maggioranza o il Governo. I partiti negoziano dopo le elezioni per formare coalizioni e governi. La decisione è frutto di compromesso, e le minoranze sono associate al potere politico, mancando una funzione di opposizione netta. Garantisce il pluripartitismo e la competitività elettorale, ma le elezioni individuano la forza politica di ciascun partito, non una maggioranza predefinita.
Minoranze Permanenti (Italia):
Divieto di discriminazione per lingua (art. 6 Cost.).
Divieto di discriminazione religiosa (art. 3.1, 7, 8 Cost.).
Divieto di discriminazione razziale (art. 3.1 Cost.).
La separazione dei poteri e i limiti alla regola di maggioranza possono operare sia a livello orizzontale (tra poteri dello Stato) sia verticale (tra Stato centrale ed enti territoriali).
Forma di Governo Presidenziale
Il Capo dello Stato (Presidente):
È eletto dall'intero corpo elettorale nazionale.
Non può essere sfiduciato dal Parlamento durante il suo mandato prestabilito.
Presiede e dirige i Governi da lui nominati (es. Stati Uniti).
Negli USA, Presidente e Vice-presidente sono eletti per quattro anni tramite un collegio di "elettori presidenziali". Il Presidente gode di forte legittimazione popolare. Non esiste un organo chiamato "Governo"; i collaboratori (Segretari di Stato) formano il "Gabinetto", senza rapporto con il Parlamento (Congresso bicamerale: Senato e Camera dei Rappresentanti). Il Congresso ha potere legislativo, approva il bilancio e può mettere in stato d'accusa il Presidente. Presidente e Congresso sono reciprocamente indipendenti. Il Presidente ha potere di veto sospensivo sulle leggi del Congresso. Questo sistema è caratterizzato da un dualismo paritario tra Presidente e Parlamento, opposto al monismo parlamentare.
Forma di Governo Semipresidenziale
Elementi costitutivi:
Capo dello Stato (Presidente) eletto direttamente dal corpo elettorale per un periodo prestabilito.
Presidente indipendente dal Parlamento (non necessita di fiducia), ma deve servirsi di un Governo da lui nominato.
Il Governo deve avere la fiducia del Parlamento.
Si crea una struttura diarchica (o bicefala) del potere di governo, con Presidente e Primo ministro. Quest'ultimo è legato alla fiducia parlamentare, mentre il Presidente trae legittimazione dall'elezione popolare. Possono esserci prevalenze del Presidente ("a Presidente forte") o del Primo ministro ("a prevalenza del Governo").
Altre Forme di Governo con Diffusione Ristretta
Forma di Governo Neoparlamentare: rapporto di fiducia Governo-Parlamento, elezione popolare diretta del Primo ministro, elezione contestuale di Primo ministro e Parlamento, "Governo di legislatura" (crisi di governo implica scioglimento del Parlamento e nuove elezioni). Unico esempio: Israele.
Forma di Governo Direttoriale: adottata dalla Svizzera. Caratterizzata da un direttorio (esecutivo) eletto dal Parlamento, ma non revocabile, che svolge funzioni di governo e capo di Stato.
Legislazione Elettorale
Comprende tre componenti:
Norme sull'elettorato attivo: soggetti con diritto di voto.
Regole sul sistema elettorale: meccanismi di trasformazione dei voti in seggi.
Legislazione elettorale di contorno: modalità di svolgimento delle campagne elettorali, finanziamento della politica, ineleggibilità e incompatibilità (per garantire lealtà e parità).
Elettorato Attivo (diritto di voto)
Art. 48 Cost. in Italia:
Cittadini italiani, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Per il Senato: 25 anni (art. 58 Cost.).
Ammessi a votare: detenuti (non incorsi in incapacità elettorale), malati in ospedali/case di cura.
Esclusioni (art. 48.3 Cost.):
Incapacità civile (minori e incapaci).
Sentenze penali irrevocabili (es. delitti fascisti, condanne con sospensione del diritto di voto per 5 anni, interdizione perpetua dai pubblici uffici per gravi condanne).
Indennità morale (falliti, soggetti a misure di prevenzione, interdizione temporanea da pubblici uffici).
Il voto è: personale, eguale, libero, segreto e un dovere civico (non obbligatorio giuridicamente, senza sanzioni per chi non vota).
I cittadini italiani residenti all'estero hanno diritto di voto (Legge Cost. 1/2000 ha istituito la Circoscrizione Estero).
Elettorato Passivo (capacità di essere eletto)
Camera dei Deputati: 25 anni (art. 56.3).
Senato: 40 anni (art. 58.2).
Ineleggibilità e Incompatibilità
Ineleggibilità: sussiste quando un cittadino, pur avendo diritto di voto, non può essere eletto per una situazione di inopportunità preesistente alle elezioni (es. titolari di particolari uffici pubblici, legami economici-finanziari con lo Stato, rapporti di impiego con Stati esteri). Può essere relativa (limitata ad alcune circoscrizioni). Causa invalidante.
Incompatibilità: sorge quando un eletto ricopre due cariche pubbliche non cumulabili (es. Senatore e Deputato, Parlamentare e giudice Corte Costituzionale). Richiede l'opzione tra le due cariche. Può essere rimossa.
Campagna Elettorale (Par Condicio)
Disciplina l'offerta di programmi di comunicazione politica da parte dei media pubblici, garantendo imparzialità ed equità a tutti i soggetti politici. Regola la ripartizione degli spazi tra i competitori per assicurare parità di trattamento, obiettività e completezza dell'informazione.
Sistema Elettorale
Meccanismo che trasforma i voti in seggi. Si compone di:
Tipo di scelta dell'elettore:
Categorica: scelta secca.
Ordinale: ordine di preferenze (es. voto trasferibile).
Collegio: circoscrizione territoriale che elegge uno o più candidati.
Uninominali: eleggono un solo candidato (spesso accoppiati a sistema maggioritario).
Plurinominali: eleggono più candidati (spesso accoppiati a sistema proporzionale).
Formula elettorale: meccanismo per ripartire i seggi in base ai voti. Si distinguono sistemi maggioritari e proporzionali.
Sistemi Elettorali
Maggioritario: i seggi sono assegnati a chi ottiene la maggioranza dei voti. Vantaggio: maggiore stabilità politica.
Maggioranza assoluta: metà + 1 dei voti. Se non raggiunta, si va a un secondo turno.
Maggioranza relativa: chi ottiene più voti.
<li><b>Proporzionale</b>: i seggi sono assegnati alle forze politiche in proporzione ai voti ottenuti. Vantaggio: maggiore rappresentatività. Si considerano le liste che superano una <b>clausola di sbarramento</b> (percentuale minima di voti).
<ul>
<li><i>Metodo d'Hondt</i> (delle divisioni successive): la cifra elettorale di ogni lista è divisa per 1, 2, 3... I quozienti più alti determinano l'assegnazione dei seggi.</li>
<li><i>Metodo del quoziente</i>: la cifra elettorale generale è divisa per il numero dei seggi per ottenere il quoziente elettorale. La cifra di ogni lista è divisa per il quoziente per attribuire i seggi. Può lasciare seggi non assegnati, risolvibili con il "quoziente rettificato".</li>
</ul>
</li>Il sistema maggioritario ha un effetto selettivo, favorendo i partiti maggiori. Il sistema proporzionale ha un effetto proiettivo, garantendo accesso anche alle minoranze.
Sistema Elettorale Italiano (Legge del '93 - "Mattarellum" poi modificato)
Istituisce un sistema misto maggioritario-proporzionale.
Camera dei Deputati:
75% (475 seggi) con sistema maggioritario in collegi uninominali.
25% (143 seggi, meno 12 per la circoscrizione Estero) con sistema proporzionale con sbarramento del 4%.
Territorio diviso in 26 circoscrizioni. Si vota con due schede.
Maggioritario: eletto chi ottiene più voti nel collegio uninominale.
Proporzionale: liste con almeno il 4% dei voti a livello nazionale, con meccanismo di scorporo. I deputati sono designati secondo l'ordine delle liste.
Se un seggio uninominale diventa vacante, si procede a elezioni suppletive.
Senato della Repubblica:
315 seggi, 75% maggioritario e 25% proporzionale.
Elettore ha una sola scheda per il candidato nel collegio.
Ripartizione proporzionale su base regionale.
Nominati senatori i primi non eletti nei collegi uninominali per la quota proporzionale.
Non c'è sbarramento formale, ma l'assegnazione regionale esclude i partiti più piccoli.
Questi sistemi, pur promuovendo le coalizioni, non eliminano le divisioni sociali.
La qualita di parlamentare si acquista con la proclamazione degli eletti, subordinata a verifica dei poteri (art. 66 Cost.) da parte della Camera di appartenenza.
V. L'Organizzazione Costituzionale in Italia
La Forma di Governo Italiana
La Costituzione italiana delinea una forma di governo parlamentare a debole razionalizzazione. Ciò significa che gli interventi del diritto costituzionale per garantire la stabilità del rapporto di fiducia e la direzione politica del Governo sono limitati.
Rapporto di Fiducia
La razionalizzazione costituzionale del rapporto di fiducia (art. 94 Cost.) mira a garantire la stabilità governativa.
Mozione di sfiducia: atto con cui il Parlamento interrompe il rapporto di fiducia, obbligando il Governo alle dimissioni. Deve essere motivata, votata per appello nominale (art. 94.2) e firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera, non discussa prima di tre giorni dalla presentazione (art. 94.5). Questo mira a responsabilizzare i parlamentari e a evitare decisioni affrettate.
Voto contrario del Parlamento su una proposta del Governo non implica obbligo di dimissioni (art. 94.4).
Fiducia iniziale: il Governo, entro dieci giorni dalla formazione, deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia, che è accordata o respinta con mozione motivata e votata per appello nominale (art. 94.3).
Questione di fiducia: posta dal Governo su sua iniziativa, implica che se la proposta non viene approvata, il Governo si dimette, ritenendo venuto meno il sostegno della maggioranza.
Sistema Politico Italiano: Multipartitismo e Coalizioni
Nella storia repubblicana, l'Italia ha avuto un multipartitismo esasperato con notevole distanza ideologica tra i partiti, che ha condotto a governi di coalizione formati dopo le elezioni tramite complessi accordi ("parlamentarismo compromissorio"). Dagli anni '90, con la nascita di nuovi partiti e la scomparsa di storici, il sistema politico è rimasto frammentato. La necessità di una maggioranza politica (art. 94 Cost.) in un sistema pluripartitico porta alla formazione di governi di coalizione. Le coalizioni possono essere:
Annunciate pre-elettorali: il corpo elettorale sceglie tra alternative, e il vincitore designa il Primo ministro. La maggioranza ha un elevato grado di stabilità (parlamentarismo maggioritario).
Formate post-elettorali: i partiti negoziano dopo le elezioni per la formazione del governo. L'elettore non sceglie direttamente la maggioranza o il Primo ministro.
In Italia, prima del 1994, le coalizioni erano tipicamente post-elettorali; dopo gli anni '90, si sono affermate coalizioni annunciate.
Crisi di Governo
Consistono nelle dimissioni del Governo per la rottura del rapporto di fiducia.
Crisi Parlamentari: causate da mozione di sfiducia o voto contrario su questione di fiducia. Il Governo è obbligato a dimettersi.
Crisi Extraparlamentari: dimissioni volontarie del Governo per una crisi politica interna alla maggioranza o dimissioni del solo Presidente del Consiglio (che implicano la cessazione dell'intero Governo).
La Corte Costituzionale, con riferimento al "caso Mancuso" (1995), ha ammesso la mozione di sfiducia individuale nei confronti di un singolo ministro.
Il Governo
Organo costituzionale al vertice del potere esecutivo, con finalità di direzione politica e cura degli interessi statali. Ha attribuzioni politiche e amministrative, senza subordinazione ad altri organi. È un organo:
costituzionale.
complesso: composto da più organi (Presidente del Consiglio, Ministri, Consiglio dei Ministri sono necessari).
di parte: esprime la volontà delle forze politiche di maggioranza.
con funzioni:
politiche (partecipa alla direzione del Paese secondo l'indirizzo della maggioranza).
legislative (atti con forza di legge: decreti legislativi, decreti legge; regolamenti).
esecutive/amministrative (vertice del potere esecutivo, "alta amministrazione").
di controllo sull'attività degli organi amministrativi.
Formazione del Governo
Le regole sono negli artt. 92.2, 93, 94 Cost.:
Nomina: il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio e, su proposta di quest'ultimo, i ministri.
Giuramento: membri del Governo giurano nelle mani del Capo dello Stato (art. 93).
Fiducia: entro 10 giorni dalla formazione, il Governo deve presentarsi alle Camere per ottenere la fiducia con mozione motivata e nominale (art. 94.2).
Struttura del Governo
Art. 92.1 Cost. individua gli organi necessari: Presidente del Consiglio, Ministri, Consiglio dei Ministri. La legge ordinaria disciplina gli organi non necessari (es. Vice-presidente del Consiglio, ministri senza portafoglio, sottosegretari).
Funzionamento del Governo
Art. 95 Cost. rinvia alla L. 400/1988 sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri. Questa disciplina il Presidente del Consiglio, i Ministri e il Consiglio dei Ministri.
Principi di organizzazione (art. 95 Cost.):
Responsabilità politica individuale di ogni ministro nella direzione del proprio ministero.
Direzione politica collegiale nel Consiglio dei Ministri.
Direzione politica monocratica basata sui poteri del Presidente del Consiglio.
Crisi di Governo e Formazione di un Nuovo Governo
Nasce dalla crisi del governo in carica (parlamentare o extraparlamentare). Il Governo dimissionario resta in carica per l'ordinaria amministrazione.
Il Presidente della Repubblica gestisce la crisi attraverso:
Consultazioni: con Presidenti delle Camere, ex Presidenti, Presidenti dei gruppi parlamentari, capi partito, per individuare una personalità con un programma che possa ottenere la fiducia.
Mandato esplorativo: affidamento a una personalità per svolgere consultazioni preliminari.
Incarico: affidato a una personalità politica che lo accetta con riserva. Il Presidente del Consiglio incaricato conduce proprie consultazioni, scioglie la riserva e presenta la lista dei ministri al Capo dello Stato.
Se l'incaricato rinuncia, il Presidente può affidare l'incarico a un altro o prendere atto della necessità di nuove elezioni. Non può indire elezioni negli ultimi mesi del suo mandato ("semestre bianco", art. 88 Cost.).
Poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 95 c.1°, L. 400/88)
Dirige la politica generale del Governo (di cui è responsabile).
Promuove l'attività dei ministri.
Coordina l'attività dei ministri.
Controfirma atti presidenziali di maggiore importanza.
Può assumere ad interim la direzione di un ministero vacante.
Dirige l'Ufficio della Presidenza del Consiglio.
Interviene nei giudizi di legittimità davanti alla Corte Costituzionale.
Presiede il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica).
Ha alle dipendenze i servizi di sicurezza (Sismi e Sisde).
Presenta alle Camere i disegni di legge governativi.
Promuove e coordina l'azione del Governo per politiche comunitarie e rapporti con Regioni/Province autonome.
Il Presidente del Consiglio è nominato con decreto dal Capo dello Stato e resta in carica con il Governo. Non può essere revocato dal Presidente della Repubblica (salvo dimissioni per sfiducia). Requisiti: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici.
La Presidenza del Consiglio e i suoi Organi
La Presidenza del Consiglio non va confusa con il Presidente del Consiglio. È un insieme di organi amministrativi di supporto al Presidente per il coordinamento delle attività, in particolare amministrative. Il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri coordina gli uffici. La sede è Palazzo Chigi a Roma.
I Ministri
Organi fondamentali del Governo e capi di rami omogenei della pubblica amministrazione (ministeri). Sono responsabili collegialmente per gli atti del Consiglio e individualmente per gli atti dei loro dicasteri (art. 95 Cost.). Hanno doppia funzione:
Capi dei ministeri (organi amministrativi).
Membri del Consiglio dei Ministri (contribuiscono all'indirizzo politico, organi costituzionali).
Sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria per i reati ministeriali, previa autorizzazione parlamentare (art. 96 Cost.).
Il Consiglio dei Ministri
Organo collegiale del Governo che riunisce il Presidente del Consiglio e tutti i ministri. Determina la politica generale del Governo e l'indirizzo dell'azione amministrativa, deliberando tutti gli atti governativi (es. dichiarazioni politiche, disegni di legge, decreti con forza di legge, regolamenti, questioni internazionali). È un organo complesso ineguale, dove le componenti non si trovano su un piano di parità. La L. 400/88 consente al Presidente del Consiglio di istituire un Consiglio di Gabinetto (ristretto, senza poteri decisori propri).
Organi Governativi Non Necessari
Non partecipano alla determinazione dell'indirizzo politico generale del Governo e non fanno parte del Consiglio dei Ministri. La L. 400/1988 li razionalizza:
Vice-presidente del Consiglio dei ministri: ministro con ruolo vicario, spesso senza portafoglio, per equilibrio di coalizione.
Consiglio di Gabinetto: coadiuva il Presidente del Consiglio.
Comitati Interministeriali:
Istituiti per legge (es. CIPE, CIRCS): composizione e competenze fisse.
Istituiti con decreto del P. del C. (comitati di ministri): compiti provvisori e consultivi.
Ministri senza portafoglio: partecipanti al Consiglio senza un ministero, con funzioni delegate dal P. del C.
Sottosegretari di Stato: coadiuvano il ministro, svolgendo funzioni delegate. Nominati con DPR. Il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio è segretario del Consiglio dei Ministri.
Vice-ministri: Sottosegretari con competenze specifiche su strutture dipartimentali.
Commissari straordinari del Governo: nominati per obiettivi specifici (DPR).
Indirizzo Politico del Governo
Espresso nel programma di governo (redatto dal P. del C. e approvato dal Consiglio dei Ministri). Strumenti per attuare l'indirizzo:
Direzione dell'amministrazione statale.
Poteri di condizionamento della funzione legislativa del Parlamento (programmazione lavori, procedimento legislativo).
Poteri normativi diretti (atti con forza di legge: decreti legislativi, decreti legge; regolamenti).
Settori specifici di Indirizzo Politico
Politica di Bilancio e Finanziaria: concentrata nel Ministero dell'Economia e delle Finanze (DPEF, legge finanziaria, legge di bilancio).
Politica Estera: stipula di trattati, cura rapporti internazionali.
Politica Comunitaria: coordinata dal Presidente del Consiglio con apposito dipartimento.
Politica Militare: prevalentemente rimessa al Governo. Lo stato di guerra deliberato dalle Camere e dichiarato dal Capo dello Stato (artt. 78, 87 Cost.).
Politica Informativa e di Sicurezza: alta direzione e coordinamento del Presidente del Consiglio (anche il segreto di Stato).
Organi Ausiliari
Sono il CNEL, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti (art. 100 Cost.), ausiliari alle Camere e al Governo per funzioni consultive, di controllo e giurisdizionali, ma non deliberative. Sono di rilievo costituzionale.
Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL)
Organo di rappresentanza professionale. Composizione (L. 936/1986): 111 membri (esperti designati dal CdS e rappresentanti categorie produttive) + presidente. Funzioni:
Consultiva: pareri (mai obbligatori o vincolanti) a Governo e Camere in materia economica e del lavoro.
Iniziativa Legislativa: può proporre disegni di legge su economia e lavoro.
Studi e Indagini: d'iniziativa propria o su richiesta.
Può dare pareri alle Regioni.
Il Consiglio di Stato
Organo di consulenza giuridica e amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione (art. 100 Cost.). Diviso in 6 sezioni (tre consultive, tre giurisdizionali). I pareri possono essere facoltativi (mai vincolanti) o obbligatori (e talvolta vincolanti, se la legge lo specifica). È giudice amministrativo di secondo grado (appello) dopo l'istituzione dei TAR. Ha competenze giurisdizionali esclusive (es. giudizio di ottemperanza, ricorsi contro atti statali riguardanti la Sicilia).
La Corte dei Conti
Massimo organo di controllo dell'amministrazione statale e suprema magistratura in materia di contabilità pubblica. Funzioni (art. 100 Cost.):
Controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo.
Controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato.
Partecipa, nei casi e nelle forme previste, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati dallo Stato.
Riferisce alle Camere sui risultati del controllo.
Competenze in materia di contabilità pubblica (art. 103 Cost.), pensioni, contenzioso contabile e ricorsi del personale dipendente. Sia la Corte dei Conti che il Consiglio di Stato godono di indipendenza dal Governo.
Il Parlamento
Bicameralismo Paritario (o Perfetto) in Italia
Il Parlamento italiano ha una struttura bicamerale, composto dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica (art. 55 Cost.). I due organi sono distinti, con le medesime attribuzioni e funzionano in via contemporanea e separata. Si differenzia dal bicameralismo imperfetto, dove un ramo prevale. In Italia, entrambe le Camere possono dare o ritirare la fiducia al Governo (art. 94) e la legge richiede l'approvazione del medesimo testo da entrambe (art. 70).
Differenze tra Camera e Senato
Nonostante la parità funzionale, ci sono differenze in:
Composizione:
Età minima elettorale: 25 anni per Deputati (art. 56.3), 40 anni per Senatori (art. 58.2).
Numero: 630 Deputati, 315 Senatori elettivi (+ senatori a vita).
Durata: 5 anni per entrambe le Camere (art. 60 Cost.), con legge costituzionale del 1963. Il periodo si chiama legislatura.
Modalità di elezione: il Senato è eletto su base regionale (art. 57.1).
Il limite del bicameralismo paritario è l'appesantimento del processo decisionale.
Parlamento in Seduta Comune
Organo collegiale composto da tutti i parlamentari (deputati e senatori). È un collegio imperfetto, che si riunisce solo per specifiche funzioni (tassativamente elencate dalla Costituzione):
Funzioni elettorali: elezione del Presidente della Repubblica, di 5 giudici costituzionali e di 1/3 dei membri del CSM.
Funzione accusatoria: messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica.
È presieduto dal Presidente della Camera dei Deputati.
Organizzazione Interna delle Camere
Ciascuna Camera adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta (art. 64 Cost.) per disciplinare la propria organizzazione. I regolamenti parlamentari sono considerati insindacabili all'esterno (principio dell'interna corporis), salvo violazioni costituzionali.
Organi permanenti:
Assemblea Parlamentare: detiene la titolarità delle attribuzioni, ma delega parte del lavoro ad altri organi.
Presidente della Camera/Senato: rappresenta la Camera, garantisce imparzialità, dirige le discussioni. Il Presidente del Senato suppl. il Presidente della Repubblica (art. 86 Cost.); il Presidente della Camera presiede il Parlamento in seduta comune (art. 63 Cost.).
Ufficio di Presidenza: composto da Presidente, Vicepresidenti, Questori, Segretari. Coadiuva il Presidente. I Vicepresidenti lo sostituiscono, i Questori curano l'amministrazione, i Segretari la redazione dei verbali.
Gruppi Parlamentari: riuniscono i parlamentari dello stesso partito. Hanno un ruolo fondamentale nel funzionamento delle Camere, facendo valere la disciplina di partito. Costituiscono un raccordo tra Parlamento e partiti.
Commissioni Parlamentari:
Temporanee: per scopi specifici (es. inchieste).
Permanenti: attuano il decentramento del lavoro parlamentare, con competenze per materia (13 per Camera e Senato). Si riuniscono per ascoltare il Governo, esercitare funzioni di indirizzo e controllo, e dare pareri consultivi nel procedimento legislativo (Commissioni filtro).
Bicamerali: formate in parti uguali da rappresentanti di entrambe le Camere (es. per questioni regionali, per servizi di sicurezza).
Giunte Parlamentari: organi permanenti interni alle Camere, composti in proporzione ai gruppi parlamentari (es. per regolamento, elezioni, autorizzazioni a procedere).
Funzionamento del Parlamento
Validità della seduta (quorum strutturale): maggioranza dei componenti (metà + 1).
Validità delle deliberazioni (quorum funzionale): maggioranza dei presenti, salvo maggioranze diverse previste (es. maggioranza assoluta, qualificata).
Astensionismo: per la Camera, gli astenuti sono computati per il numero legale ma non per la maggioranza deliberativa. Per il Senato, l'astenuto si allontana fisicamente.
Modalità di voto: di regola palese; segreto per deliberazioni su persone, libertà, diritti costituzionali.
Pubblicità dei lavori: tutte le sedute sono pubbliche.
L'iniziativa governativa ha "corsie preferenziali" (es. sessione parlamentare di bilancio).
Prerogative Parlamentari
Garantiscono il libero e ordinato esercizio delle funzioni parlamentari, come l'indipendenza del Parlamento e la libertà di opinione dei parlamentari.
Insindacabilità (art. 68 Cost.): i parlamentari non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Si applica quando c'è un "nesso funzionale" con il mandato.
Immunità parlamentare (art. 68 Cost. - prima della riforma del 1993): non potevano essere sottoposti a misure restrittive della libertà senza autorizzazione della Camera di appartenenza. Con la riforma del 1993, si limita alle perquisizioni (personali o domiciliari), arresti, intercettazioni, mentre per l'arresto in flagranza o esecuzione di sentenza irrevocabile non è più necessaria l'autorizzazione.
Ogni Camera ha autonomia normativa, contabile (gestione del bilancio) e autodichia (giurisdizione esclusiva sui rapporti di lavoro interni), e il principio d'insindacabilità degli interna corporis acta sottrae i propri atti al controllo esterno.
Funzione Legislativa del Parlamento
Esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Cost.). Le leggi ordinarie sono subordinate solo alle leggi costituzionali. Deroghe alla competenza legislativa del Parlamento sono ammesse solo per leggi costituzionali. Il Governo può usare la questione di fiducia come strumento di pressione per l'approvazione di una legge.
Funzioni di Controllo Parlamentare
atti che mirano a:
Controllare legalità del Governo e della pubblica amministrazione.
Verificare la corrispondenza dell'azione governativa all'indirizzo politico.
Esprimere direttive politiche.
Autorizzare o approvare specifici atti di governo.
Spesso usati dalle forze di opposizione.
Interrogazioni: domande al Governo per informazioni o provvedimenti.
Interpellanze: domande scritte al Governo sui motivi della sua condotta in questioni di rilievo.
Atti che indirizzano l'attività del Governo:
Mozione: per promuovere un dibattito e una deliberazione su questioni che incidono sull'attività del Governo (distinta dalla mozione di sfiducia/fiducia, regolata dall'art. 94 Cost.).
Risoluzione: direttive politiche per il Governo, votate in commissione, seguono un dibattito.
Ordine del Giorno: si definisce un orientamento o una direttiva su una questione specifica, spesso votato dopo un dibattito.
Inchieste Parlamentari (art. 82 Cost.)
Consentono indagini ed esami su materie di pubblico interesse, con poteri simili a quelli dell'autorità giudiziaria. Effettuate da commissioni d'inchiesta (monocamerali o bicamerali), possono essere a fini politici (accertamento responsabilità) o legislativi (acquisizione dati).
Attività Conoscitive
Esame delle petizioni: richieste individuali o collettive dei cittadini (art. 50 Cost.).
Indagini conoscitive: svolte dalle commissioni per acquisire notizie e documenti. (Udienze legislative se in esame a un progetto di legge).
Finanza Pubblica
Riguarda la disciplina delle entrate e delle spese dello Stato.
Entrate
Capacità contributiva (art. 53 Cost.): "tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività." L'imposizione fiscale è progressiva: la percentuale di reddito prelevata cresce con il livello del reddito.
Riserva di legge: "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge." L'imposizione tributaria è oggetto di riserva di legge relativa.
Spesa Pubblica
Bilancio preventivo (art. 81.1 Cost.): il Governo redige un bilancio preventivo annuale, che il Parlamento deve approvare con legge formale (non può stabilire nuovi tributi o spese, art. 81.3). Se non approvato entro il 31 dicembre, il Parlamento può autorizzare l'esercizio provvisorio per un massimo di 4 mesi.
Obbligo di copertura (art. 81.4 Cost.): ogni legge che comporti nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte (es. aumento pressione fiscale, indebitamento tramite BOT o CCT).
La riforma contabile del 1978 ha introdotto la legge finanziaria per razionalizzare l'iter di bilancio. Il DPEF (Documento di Programmazione Economica e Finanziaria) stabilisce gli obiettivi pluriennali. La legge finanziaria può modificare i "quantum" ma non la "qualità" delle spese, e determina il limite del ricorso al mercato finanziario.
Il Presidente della Repubblica
È il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale (art. 87 Cost.). È uno degli organi costituzionali di garanzia.
Elezione e Requisiti
Eletto da un collegio composto dal Parlamento in seduta comune e da tre delegati per ogni regione (uno per la Valle d'Aosta) (art. 83 Cost.). L'elezione avviene a scrutinio segreto con maggioranza di 2/3 nei primi tre scrutini e assoluta nei successivi. Requisiti (art. 84 Cost.): cittadinanza italiana, 50 anni di età, godimento dei diritti civili e politici. La carica è incompatibile con qualsiasi altra.
Durata e Cessazione
Dura in carica sette anni dal giuramento (art. 85 Cost.). Trenta giorni prima della scadenza, il Presidente della Camera convoca il collegio elettorale. Se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, l'elezione avviene entro 15 giorni dalla riunione delle nuove Camere, e i poteri del Presidente in carica sono prorogati. La cessazione avviene per:
Fine mandato.
Morte.
Impedimento permanente.
Dimissioni.
Decadenza per perdita dei requisiti di eleggibilità.
Destituzione (per sentenza della Corte Costituzionale per alto tradimento o attentato alla Costituzione).
In caso di dimissioni, impedimento permanente o scadenza del mandato, il Presidente diventa senatore a vita (art. 59.1 Cost.), salvo rinuncia.
Dispone di un Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.
Funzioni e Poteri
Art. 87 Cost. elenca i poteri, tra cui:
Invia messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti con valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare.
Nomina i funzionari statali.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali.
Comanda le forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa, dichiara lo stato di guerra.
Presiede il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
Concede grazie e commuta le pene.
Conferisce onorificenze.
La Controfirma (art. 89 Cost.)
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido senza la controfirma dei Ministri proponenti (e del Presidente del Consiglio per atti legislativi e importanti), che ne assumono la responsabilità. La controfirma garantisce l'irresponsabilità del Capo dello Stato. Si distinguono:
Atti formalmente presidenziali e sostanzialmente governativi: il contenuto è deciso dal Governo, il Presidente vigila sul rispetto dei principi costituzionali.
Atti formalmente e sostanzialmente presidenziali: il contenuto è deciso dal Presidente stesso, la controfirma serve a tutelare la sua irresponsabilità e impedire l'imposizione di un proprio indirizzo politico.
Atti complessi: contenuto deciso dall'accordo tra Presidente e Governo.
Irresponsabilità e Reati del Presidente
Non risponde politicamente (non vota la fiducia, non può essere sfiduciato). Non risponde giuridicamente (civile o penale) salvo in due casi di reati propri (art. 90 Cost.):
Alto tradimento: intesa con potenze straniere a danno degli interessi nazionali o per sovvertire l'ordinamento.
Attentato alla Costituzione: comportamenti volti a sovvertire le istituzioni costituzionali o violare i principi fondamentali.
Per tali reati, il Presidente è messo in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta e giudicato dalla Corte Costituzionale in composizione integrata. Per i reati commessi come privato cittadino, è responsabile come qualsiasi altro individuo.
Atti Formalmente e Sostanzialmente Presidenziali
Nomina di 5 senatori a vita e 1/3 dei giudici costituzionali.
Rinvio delle leggi alle Camere per nuova deliberazione, con messaggio motivato.
Messaggi presidenziali (liberi, non vincolanti nel contenuto).
Esternazioni atipiche (messaggi alla Nazione, discorsi pubblici), non soggette a controfirma.
Convocazione straordinaria delle Camere (art. 62 Cost.).
Atti Formalmente Presidenziali e Sostanzialmente Governativi
Emanazione di atti governativi con valore di legge (decreti-legge, decreti legislativi), con controllo di legittimità del Presidente.
Adozione, con DPR, di atti importanti del Governo (es. nomina funzionari statali).
Promulgazione della legge, attestando la volontà legislativa (art. 73.1).
Ratifica trattati internazionali, accreditamento diplomatici, dichiarazione di stato di guerra, comando forze armate, presidenza del Consiglio supremo di difesa.
Concessione della grazia e commutazione delle pene (art. 87 Cost.).
Funzioni di autorizzare disegni di legge governativi, indire elezioni/referendum, conferire onorificenze, emanare decreti di scioglimento di Consigli regionali.
Atti nella Qualità di Presidente del Consiglio Supremo di Difesa e del CSM
Consiglio Supremo di Difesa: presieduto dal Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.), è un comitato interministeriale con funzioni consultive e di collaborazione. Competenze: esame dei problemi di difesa nazionale, determinazione criteri e direttive.
CSM: la prassi riconosce al Presidente un generico potere di rinvio per irregolarità formali.
Supplenza del Presidente della Repubblica
In caso di impedimento, le funzioni del Presidente sono assunte dal Presidente del Senato. Si distinguono:
Impedimenti temporanei (es. malattia breve, viaggi): il Presidente del Senato suppl. per il tempo necessario.
Impedimenti permanenti (es. grave malattia, morte, dimissioni): si procede a nuove elezioni entro 15 giorni (o più lungo in caso di scioglimento Camere). Il Presidente del Senato resta in carica fino al giuramento del nuovo Presidente.
VI. Regioni e Governo Locale
Stato Regionale e Autonomia
La Costituzione italiana aveva previsto uno Stato regionale e autonomista, con Regioni dotate di autonomia politica (art. 115 Cost.), legislativa (art. 117) e amministrativa (art. 118), nonché finanziaria (art. 119). Si distinguono 15 Regioni ordinarie e 5 Regioni speciali (Sicilia, Sardegna, FVG, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta), oltre alle Province autonome di Trento e Bolzano. Il trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni è avvenuto gradualmente (1972, 1977), ma in modo parziale. La Legge Bassanini (1997) ha promosso un maggiore decentramento, attribuendo a Regioni ed enti locali tutte le funzioni di cura e promozione delle comunità, salvo quelle espressamente riservate allo Stato.
Riforma Costituzionale del 2001 (Legge Cost. 3/2001)
Ha modificato il Titolo V della Costituzione, realizzando un forte decentramento politico e delineando una Repubblica delle autonomie, articolata in Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni e Stato, tutti con autonomia costituzionalmente garantita (art. 114 Cost.). Lo Stato ha perso la potestà legislativa generale, potendo legiferare solo nelle materie a lui riservate. L'art. 117 Cost. disciplina:
Potestà legislativa esclusiva dello Stato: materie espressamente indicate (es. affari esteri, immigrazione).
Potestà legislativa concorrente: materie in cui la legge statale fissa i principi fondamentali, e la legislazione regionale la disciplina di dettaglio (es. tutela della salute, professioni).
Potestà legislativa residuale delle Regioni: per tutte le materie non elencate nell'art. 117.
La riforma ha mantenuto le 5 Regioni speciali e permette alle stesse Regioni ordinarie di ottenere forme ulteriori di autonomia con legge statale, su intesa con la Regione interessata.
Raccordi tra Livelli Territoriali di Governo
La riforma del 2001 non ha previsto una "camera delle regioni", ma esistono strumenti di collegamento e coordinamento:
Commissione parlamentare per le questioni regionali: commissione bicamerale, introdotta dalla Costituzione del 1948, con compiti consultivi (es. in caso di scioglimento anticipato dei consigli regionali). La riforma del 2001 ha valorizzato il suo ruolo, consentendo la partecipazione di rappresentanti regionali e richiedendo maggioranza assoluta per leggi sull'autonomia finanziaria.
Sistema delle conferenze: (Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, riunite nella Conferenza Unificata). Presiedute dal Presidente del Consiglio, sono sedi di confronto e partecipazione delle Regioni e degli enti locali all'elaborazione degli atti governativi.
Autonomia Finanziaria degli Enti Territoriali (art. 119 Cost.)
I Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni hanno:
Entrate proprie e potere di determinarne composizione e quantità.
Libertà di spendere le risorse.
Lo Stato mantiene competenze per l'armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica. Ha potestà legislativa esclusiva per la "perequazione delle risorse finanziarie" per evitare differenze eccessive tra enti territoriali attraverso un fondo perequativo a favore dei territori con minore capacità fiscale. Sono inoltre previste risorse aggiuntive e interventi speciali dello Stato per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale. Gli enti locali hanno un proprio patrimonio e possono ricorrere all'indebitamento solo per spese di investimento.
Forma di Governo Regionale
La Legge Cost. 1/1999 ha modificato gli artt. 121-126 Cost., introducendo l'elezione popolare diretta del Presidente della Regione. Prima della riforma, le Regioni avevano un sistema parlamentare a predominanza assembleare, con instabilità delle Giunte. Il sistema elettorale (dal 1995) introduce un premio di maggioranza per la lista o coalizione vincente, una clausola di sbarramento e la riduzione delle preferenze. La forma di governo regionale transitoria post-1999 si basa sulla legittimazione elettorale del Consiglio regionale (funzione legislativa) e del Presidente della Regione (eletto a suffragio universale e diretto, rappresenta la Regione, dirige la Giunta, promulga leggi, emana regolamenti). Il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta (organo esecutivo). Le relazioni Consiglio-Presidente/Giunta sono riconducibili al modello neoparlamentare. Il Consiglio può esprimere mozione di sfiducia contro il Presidente e la Giunta, con l'applicazione del principio del "simul stabunt, simul cadent" (la caduta di un organo comporta la caduta dell'altro e nuove elezioni).
Gli Statuti regionali determinano la forma di governo, potendo discostarsi dal modello transitorio, ma devono rispettare l'elezione a suffragio universale e diretto del Presidente e il rapporto "simul stabunt, simul cadent" (art. 123, 126 Cost.).
Forma di Governo di Comuni e Province
Modellata dalla legge 81/1993 (modificata dalla L. 265/1999), si basa sull'elezione popolare diretta del Sindaco e del Presidente della Provincia, primo caso in Italia di scelta popolare diretta del capo dell'Esecutivo. L'elezione dei Consigli comunali e provinciali prevede un sistema misto maggioritario-proporzionale, con modalità diverse per Comuni sotto e sopra i 15.000 abitanti.
Comuni fino a 15.000 abitanti
Candidati collegati a una lista di candidati Consiglieri.
Elettori votano per il Sindaco e indirettamente per i Consiglieri.
Ballottaggio solo in caso di parità di voti.
Alla lista collegata al Sindaco eletto vanno i 2/3 dei seggi.
Il restante 1/3 è ripartito con il metodo d'Hondt.
Comuni oltre 15.000 abitanti e Province
Assessori non possono essere consiglieri comunali.
Voto per Sindaco e per lista (anche voto disgiunto).
Il voto per il Sindaco non conta come voto di lista, ma il voto di lista conta come voto del Sindaco.
Candidato Sindaco deve ottenere la maggioranza assoluta. Se non raggiunta, si va al ballottaggio tra i primi due.
La composizione del Consiglio è determinata dai voti di lista al primo turno.
Previsto un premio di maggioranza del 60% dei seggi alla lista del Sindaco eletto, se vince al primo turno con oltre il 50% dei voti.
Nessuno può essere eletto Sindaco per più di due mandati consecutivi.
Qualsiasi causa di cessazione del Sindaco o del Consiglio implica la cessazione automatica dell'altro.
VII. L'Amministrazione della Giustizia
Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per la presenza di più giurisdizioni: ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria e militare. Le loro competenze sono stabilite dalla legge.
Giudici Ordinari
Amministrano la giustizia civile e penale. Organi:
Giudicanti:
Primo grado: giudice di pace, tribunale (civile); giudice di pace, tribunale, tribunale per i minorenni, corte d'assise (penale).
Secondo grado: corte d'appello (civile); corte d'appello, corte d'assise d'appello, tribunale della libertà (penale).
Requirenti (Pubblico Ministero - PM): esercitano l'azione penale e agiscono nell'interesse pubblico. Obbligo dell'azione penale in presenza di notizia di reato.
Gli uffici del PM si trovano presso i tribunali, le corti d'appello e la Corte di Cassazione (giudice di legittimità, risolve conflitti di competenza). Presso la Cassazione si trova anche la Direzione Nazionale Antimafia.
Giudici Amministrativi
Sistema formato dai Tribunali Amministrativi Regionali (TAR) come giudici di primo grado, e dal Consiglio di Stato come giudice d'appello (art. 100.1 e 125.2 Cost.). Il giudice ordinario si occupa dei diritti soggettivi, quello amministrativo degli interessi legittimi.
Corte dei Conti
Organo di controllo e giudice in materia di contabilità pubblica (art. 103.2 Cost.).
Giudici Tributari (Commissioni Tributarie)
Si occupano delle controversie sui tributi, organizzate su due gradi (provinciale e regionale). Ricorso in Cassazione per motivi di diritto contro le decisioni di appello.
Tribunali Militari
In tempo di pace, giurisdizione sui reati militari commessi da militari (art. 103.3 Cost.). In tempo di guerra, giurisdizione più ampia.
Principi Fondamentali della Giustizia
Giudice naturale precostituito per legge (art. 25 Cost.): non è possibile istituire giudici speciali per casi specifici.
Irretroattività delle leggi penali (art. 25 Cost.): nessuno può essere punito per un fatto non previsto come reato al momento della commissione.
Tutela giurisdizionale contro atti PA (art. 113 Cost.): sempre ammessa.
Diritto di difesa inviolabile (art. 24 Cost.): davanti ad ogni giurisdizione, con mezzi per i non abbienti e riparazione errori giudiziari.
Giusto processo (art. 111 Cost.): contraddittorio, parità tra le parti, giudice terzo e imparziale.
Indipendenza della Magistratura
Sottomissione del magistrato solo alla legge (art. 101 Cost.).
Inamovibilità del magistrato (art. 107 Cost.): non possono essere trasferiti senza consenso.
Indipendenza del pubblico ministero (art. 107 e 108 Cost.).
La magistratura è un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere (art. 104.1 Cost.). Questo garantisce i magistrati da influenze politiche, anche limitando il loro diritto di iscriversi a partiti politici (art. 98).
Consiglio Superiore della Magistratura (CSM)
Organo di autogoverno della magistratura, autonomo e indipendente, vertice organizzativo del potere giudiziario. Si compone di:
Membri di diritto: Presidente della Repubblica (che lo presiede), Presidente e Procuratore Generale della Corte di Cassazione.
Membri elettivi (27): 1/3 (8) eletti dal Parlamento in seduta comune (membri laici); 2/3 (16) scelti tra i magistrati ordinari (membri togati).
Competenze (art. 105, 106 Cost.):
Assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, provvedimenti disciplinari dei magistrati.
Proposte al Ministero di Giustizia su organizzazione e funzionamento dei servizi giudiziari.
Pareri al Ministro su disegni di legge sull'ordinamento giudiziario.
Gli atti del CSM sono decreti del Presidente della Repubblica, impugnabili davanti al TAR del Lazio (e CdS in appello), salvo i provvedimenti disciplinari impugnabili davanti alle Sezioni Unite della Cassazione. L'indipendenza è garantita dallo status giuridico privilegiato dei magistrati (inamovibilità).
Ministero di Giustizia
Ruolo:
Cura l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia (art. 110 Cost.).
Promuove l'azione disciplinare davanti al CSM.
Partecipa al conferimento degli uffici direttivi.
Esercita poteri di sorveglianza e ispettivi sugli uffici giudiziari.
VIII. Fonti: Nozioni Generali
Il termine "fonte" indica il processo produttivo di una norma o i documenti che ne attestano l'esistenza. Tecnicamente, la fonte del diritto è l'atto o il fatto abilitato dall'ordinamento giuridico a produrre norme giuridiche, innovando l'ordinamento stesso.
Gerarchia delle Fonti
Il sistema delle fonti è dominato dal principio di gerarchia: una fonte di grado superiore o pari grado può derogare, modificare o abrogare una fonte di grado inferiore o pari grado.
Fonti di Cognizione e Fonti di Produzione
Fonti di Produzione: fatti o atti che producono nuove norme giuridiche (es. leggi, decreti). Negli ordinamenti moderni, sono tali solo se qualificate dall'ordinamento stesso, tramite norme di riconoscimento che ne regolano la formazione e stabiliscono una gerarchia.
Fonti di Cognizione: documenti che rendono conoscibile il testo legale delle fonti di produzione (es. Gazzetta Ufficiale, Bollettini Ufficiali).
Per l'entrata in vigore delle leggi, è necessaria la pubblicazione e il decorso di un periodo di vacatio legis (15 giorni, art. 73.3 Cost.), dopo il quale vige la presunzione di conoscenza ("ignorantia legis non excusat") e l'obbligo del giudice di applicarla ("iura novit curia"). Le fonti non ufficiali (pubblicazioni private) non incidono sull'efficacia delle norme.
Fonti-atto e Fonti-fatto
Fonte-atto: espressione di volontà normativa di un soggetto a cui l'ordinamento attribuisce idoneità a porre in essere norme giuridiche (parte degli atti giuridici). La sua forma è data da intestazione, nome proprio (nomen juris), procedimento di formazione. È suddivisa in articoli, commi, capi, titoli e parti.
Fonte-fatto: tutte le altre forme riconosciute dall'ordinamento, la cui applicazione deriva dal semplice "fatto" di esistere (parte dei fatti giuridici).
La Consuetudine come Fonte-fatto
Tipica fonte-fatto, nasce da un comportamento sociale ripetuto nel tempo (diuturnitas, elemento oggettivo) percepito come obbligatorio e giuridicamente vincolante (opinio juris seu necessitatis, elemento soggettivo). Le consuetudini interpretative sono diverse, essendo comportamenti costanti di interpretazione di una disposizione e non fonti-fatto. Nel diritto costituzionale, si fa riferimento a "consuetudini facoltizzanti", che consentono comportamenti non espressamente vietati dalle disposizioni scritte.
Diritto Internazionale e Rinvio Mobile
Art. 10.1 Cost.: "l'ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute" (consuetudini internazionali, non trattati). Il giudice italiano deve applicare tali norme immediatamente, riconoscendo loro una posizione superiore alle leggi ordinarie. Questo meccanismo è detto rinvio mobile (o formale/non-recettizio), richiamando una fonte di un altro ordinamento anziché un atto specifico. Sono fonti-fatto anche le norme prodotte dall'UE e le norme di diritto internazionale privato.
Principio di Esclusività e Rinvio
La sovranità dello Stato implica il potere esclusivo di riconoscere le proprie fonti. Le norme di altri ordinamenti valgono solo se consentite dall'ordinamento statale, tramite la tecnica del rinvio:
Rinvio Fisso (o materiale/recettizio): il testo normativo richiamato è interpretato come atto interno.
Rinvio Mobile (o formale/non-recettizio): richiama una fonte anziché un atto specifico di un ordinamento "straniero".
Interpretazione e Applicazione del Diritto
L'atto normativo è un documento scritto con determinate caratteristiche formali, che esprime la volontà del legislatore tramite disposizioni (enunciati imperativi). L'interpretazione delle disposizioni porta alla norma. Nonostante la chiarezza, il significato di una disposizione non è mai scontato, potendo sempre esserci dubbi sulla sua applicabilità. L'interpretazione autentica (legislazione che chiarisce il significato di una disposizione precedente) non è interpretazione, ma nuova legislazione, nel rispetto del principio di divisione dei poteri.
Antinomie e Criteri di Soluzione
Le antinomie sono contrasti tra norme che esprimono significati incompatibili. Il compito dell'interprete è risolverle individuando la norma applicabile. I criteri impliciti nell'ordinamento sono:
Criterio Cronologico (lex posterior derogat priori): in caso di contrasto, prevale la norma più recente. Si esprime tramite abrogazione, che fa cessare l'efficacia della norma precedente per il futuro (ex nunc). Vige il principio di irretroattività degli atti normativi.
Criterio Gerarchico (lex superior derogat legi inferiori): in caso di contrasto, prevale la norma di rango superiore. Si esprime tramite annullamento (effetto di una dichiarazione di illegittimità), che fa perdere validità all'atto, disposizione o norma con effetti anche per il passato (ex tunc). Il criterio gerarchico prevale su quello cronologico.
Criterio di Specialità (lex specialis derogat legi generali): in caso di contrasto, prevale la norma speciale su quella generale, anche se più recente. Agisce solo sul piano interpretativo, non abrogando la norma generale, ma limitandone il campo di applicazione (deroga).
Criterio di Competenza: è applicato quando vi è una pluralità di fonti parallele, e ciascuna ha una materia riservata. Non si applicano criteri cronologici o gerarchici, ma la validità dipende dalla competenza della fonte.
Abrogazione
Art. 15 delle Preleggi:
Espressa: dichiarazione esplicita del legislatore.
Implicita: incompatibilità tra nuove e precedenti disposizioni (operata dal giudice).
Tacita: la nuova legge regola l'intera materia già disciplinata dalla precedente (dedotta dall'interprete).
Deroga e Sospensione
La deroga è un contrasto tra norma generale e norma particolare. La norma derogata non perde efficacia, ma ha il campo di applicazione limitato. La sospensione interrompe temporaneamente l'applicazione di una norma. In caso di abrogazione o annullamento della norma speciale, la norma generale riprende piena applicabilità.
Riserve di Legge
La Costituzione può rinviare alla legge la disciplina di alcune materie. Tipi:
Riserva assoluta di legge: la materia deve essere disciplinata interamente dalla legge (es. libertà personale, art. 13.2 Cost.).
Riserva relativa di legge: la legge detta solo i principi, che possono essere integrati da fonti regolamentari (es. prestazioni personali o patrimoniali, art. 23 Cost.).
Riserva rinforzata: la Costituzione stabilisce anche il contenuto che la legge deve assumere (es. organizzazione pubblici uffici, art. 97.1 Cost.).
Esistono altre riserve (di legge costituzionale, di legge di assemblea, di regolamento parlamentare, di statuto e legge regionale).
Principio di Legalità
Art. 25 Cost.: "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso". Si traduce nel brocardo "nullum crimen, nulla poena sine lege". Opera come riserva di legge assoluta anche per le pene (art. 1 c.p.).
Fonti del Diritto Italiano
Si presentano nel seguente modo:
Costituzione e leggi costituzionali.
Leggi ordinarie e decreti governativi.
Leggi regionali.
Regolamenti.
Usi e consuetudini.
Leggi di Revisione Costituzionale e Altre Leggi Costituzionali
Modificano o integrano la Costituzione. Procedimento (art. 138 Cost.) più gravoso di quello ordinario:
Doppia deliberazione di ciascuna Camera, con intervallo di almeno tre mesi.
Nella seconda approvazione, maggioranza assoluta.
Referendum popolare facoltativo (referendum di revisione costituzionale o sospensivo/approvativo) se la seconda approvazione non raggiunge i 2/3 (attivabile da 500.000 elettori, 5 Consigli regionali o 1/5 dei membri di una Camera). Non è richiesto un numero minimo di elettori per il quorum.
Limitazioni alla revisione: oltre al limite esplicito della forma repubblicana (art. 139), vi sono limiti impliciti sui principi cardinali (sovranità popolare, carattere democratico, uguaglianza).
Iniziativa Legislativa
Presentazione di un progetto di legge (disegno di legge se governativo, proposta di legge negli altri casi) a una Camera. Spetta a:
Governo (ex art. 71.1): tramite CdM e decreto di autorizzazione del PdR. La più rilevante.
Singoli membri delle Camere: proposte dei parlamentari.
Popolo (ex art. 71.2): almeno 50.000 elettori, progetto redatto in articoli (L. 352/1970).
CNEL (ex art. 99 Cost.): solo in campo economico.
Consigli Regionali (ex art. 121.2) e Comuni (art. 133.1).
Approvazione delle Leggi (Fase Costitutiva)
Avviene in ciascuna Camera. Tipi di procedimento:
Procedimento Ordinario (commissione referente) (art. 72.1): esame in commissione, poi discussione e votazione in Assemblea (generale, articolo per articolo, finale).
Procedimento per Commissione Deliberante (o legislativa) (art. 72.3): la commissione assorbe tutte le fasi, sostituendo l'Assemblea (con limiti di materia e d'assegnazione, in cui l'Assemblea può avocare la decisione).
Procedimento per Commissione Redigente (o misto): l'Assemblea deferisce alla commissione l'esame e la formulazione degli articoli, riservando a sé l'approvazione finale.
Le leggi approvate da una Camera passano all'altra (navetta). Se modificate, tornano alla prima.
Promulgazione e Pubblicazione
Fase finale del processo di formazione della legge (fase integrativa dell'efficacia). Il Presidente della Repubblica documenta e proclama l'avvenuta formazione della volontà legislativa (art. 73.1). Il Presidente può rinviare la legge alle Camere per una nuova deliberazione (art. 74). Se riapprovata, deve essere promulgata. La pubblicazione avviene nella Gazzetta Ufficiale. Dopo la vacatio legis, la legge entra in vigore.
Leggi Atipiche
Differiscono dalla legge ordinaria per particolari caratteristiche procedurali (leggi rinforzate) o per specialità di efficacia/contenuto (es. leggi di esecuzione dei trattati comunitari, leggi di variazione territoriale). Possono resistere al referendum abrogativo.
Decreti legislativi (Decreti Delegati)
Atti con forza di legge emanati dal Governo, in virtù di una legge di delega del Parlamento (art. 76 Cost.). La legge di delega fissa limiti precisi:
Determinazione di principi e criteri direttivi.
Limitati nel tempo e per oggetti definiti.
Approvata con procedimento ordinario.
Il decreto legislativo è deliberato dal Consiglio dei Ministri, emanato con DPR e denominato "decreto legislativo" (d.lgs). Deve essere conforme alla legge di delega. La sua illegittimità può essere sindacata dalla Corte Costituzionale.
Testi Unici
Raccolte di norme legislative su una stessa materia, coordinate e modificate. Hanno forma di decreto legislativo, emanati in base a legge di delega con principio direttivo del coordinamento. Permettono al Governo di apportare nuove al diritto esistente. Non vanno confusi con i testi unici di mera compilazione, che sono raccolte senza valore legislativo, con la finalità di facilitare la conoscenza del diritto.
Decreti-Legge
Atti provvisori con forza di legge adottati dal Governo in "casi straordinari di necessità e di urgenza" (art. 77 Cost.). Devono essere presentati il giorno dopo alle Camere per la conversione in legge. Decadono (perdono efficacia ex tunc) se non convertiti entro 60 giorni dalla pubblicazione. Le Camere possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti in base ai decreti non convertiti. Non possono essere reiterati. Limiti di materia: non possono disporre in materia costituzionale, elettorale, bilancio statale, delegare legislazione. È deliberato dal Governo, emanato con DPR e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Legge di Conversione
Legge statale ordinaria, attivata da iniziativa governativa, che converte il decreto-legge. Può esserci conversione parziale ed emendabilità delle disposizioni. Gli emendamenti hanno efficacia ex nunc, salvo retroattività disposta dalle Camere. La Corte Costituzionale ha stabilito l'inammissibilità di emendamenti non strettamente attinenti al decreto-legge.
Leggi di guerra
In caso di stato di guerra, le Camere conferiscono al Governo i "poteri necessari" (artt. 78, 87). Si configura come delegazione legislativa senza i limiti consueti di tempo, oggetto e principi, potendo sospendere norme costituzionali. I "bandi militari" sono sub-deleghe del potere normativo.
Regolamenti Parlamentari
Disciplinano l'organizzazione interna delle Camere, il procedimento legislativo, i lavori e il personale (art. 64 Cost.). Godono del principio dell'autodichia (insindacabilità giurisdizionale). Sono subordinati solo alla Costituzione, non hanno la stessa forza della legge ordinaria secondo alcuni giuristi. La Corte Costituzionale ha comunque riconosciuto la legittimità dell'autodichia.
Regolamenti Governativi
Emanati dal Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 87.5 Cost.). La L. 400/1988 ha ampliato il potere regolamentare del Governo. Tipi di regolamenti (art. 17 L. 400/88):
Regolamenti di esecuzione e attuazione: per consentire o facilitare l'applicazione delle leggi.
Regolamenti indipendenti: in materie non disciplinate da legge e non riservate.
Regolamenti di organizzazione: per l'organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni, "secondo le disposizioni di legge".
Regolamenti in materie delegificate: il legislatore delega la disciplina a un regolamento, abrogando la legislazione precedente.
I regolamenti ministeriali sono emanati dai singoli Ministri per materie tecniche, senza forma di DPR, ma previa consultazione del Consiglio di Stato e comunicazione al P. del C. Le circolari non sono atti normativi, ma istruzioni ministeriali agli uffici. Non incidono su diritti o obblighi e non prevalgono sulla legge o sui regolamenti.
Referendum Abrogativo (art. 75 Cost.)
Indetto per deliberare l'abrogazione (totale o parziale) di una legge o atto con forza di legge, su richiesta di 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali. Limiti: non ammessi per leggi tributarie, di bilancio, di amnistia, di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. La Corte Costituzionale ha ampliato l'inammissibilità anche a leggi costituzionali o con contenuto costituzionalmente vincolante. Per la validità, è richiesto che partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto. Se approvato, il Presidente della Repubblica dichiara l'abrogazione.
X. Le Fonti delle Autonomie
Statuti Regionali
Ogni Regione ha uno Statuto che ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento (art. 123 Cost.). Per le Regioni a statuto ordinario, lo Statuto è adottato e modificato con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale con due deliberazioni successive (art. 123 Cost.). Può essere sottoposto a referendum popolare oppositivo. Per le Regioni a statuto speciale, gli Statuti sono adottati con legge costituzionale (art. 116.1 Cost.), ma alcune disposizioni possono essere derogabili da legge regionale ("decostituzionalizzazione"). Le modifiche non possono essere sottoposte a referendum costituzionale.
Legge Regionale
Legge ordinaria formale, inserita tra le fonti primarie. Il procedimento di formazione è disciplinato da Costituzione, Statuto e regolamento interno del Consiglio regionale. Fasi essenziali: iniziativa, approvazione in Consiglio regionale, promulgazione del Presidente della Regione e pubblicazione sul B.U.R. La potestà normativa tra Stato e Regioni è rideterminata dalla L. Cost. 3/2001. Art. 117.4 Cost. attribuisce la potestà legislativa residuale alle Regioni.
Potestà Regolamentare Regionale e Locale
La potestà regolamentare generale spetta alle Regioni (art. 117.6 Cost.), salvo quanto riservato allo Stato e agli enti locali. È attribuita agli organi esecutivi della Regione (Giunta). Comuni, Province e Città Metropolitane hanno potestà regolamentare per la disciplina dell'organizzazione e lo svolgimento delle proprie funzioni (art. 117.6 Cost.).
Autonomia Locale
Comuni e Province sono enti esponenziali delle rispettive popolazioni (Art. 3 TUEL), con autonomia statutaria, finanziaria e titolarità di funzioni proprie. Discipline e statuti devono rispettare i principi fissati dalla legge.
XI. Fonti Comunitarie
Si distinguono in diritto convenzionale e diritto derivato.
Diritto Convenzionale
Costituito dai trattati istitutivi e modificativi dell'UE (es. Trattato CE). Disciplinano gli organi e i loro poteri normativi.
Diritto Derivato
Atti normativi emanati dagli organi della Comunità. Si distinguono in atti vincolanti e non vincolanti.
Atti non vincolanti: raccomandazioni e pareri (non esprimono norme tradizionali).
Atti vincolanti:
Regolamenti CE: portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ogni Stato membro. Hanno efficacia interna per la loro stessa emanazione a livello comunitario, fondata sull'ordine di esecuzione dei trattati e sull'art. 11 Cost.
Direttive CE: vincolano lo Stato membro per il risultato da raggiungere, lasciando libertà sulla forma e i mezzi. Non sono direttamente efficaci, richiedono l'intervento di leggi statali di attuazione.
Decisioni CE: obbligatorie in tutti i loro elementi e direttamente applicabili, ma hanno portata particolare (si rivolgono a soggetti specifici).
"Diretta Applicabilità" e "Effetto Diretto"
Diretta applicabilità: qualità di atti comunitari che producono effetti giuridici nell'ordinamento nazionale senza atto normativo interno.
Effetto diretto: capacità di una norma comunitaria di creare diritti e obblighi direttamente per i singoli, anche senza atto normativo statale. Riconosciuto dalla Corte di Giustizia per le norme chiare e precise. Mira a garantire la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno.
Rapporti tra Norme Comunitarie e Nazionali
La Corte Costituzionale italiana ha interpretato l'art. 11 Cost. (limitazioni di sovranità) come fondamento della legittimità delle fonti comunitarie. La Corte di Giustizia ha stabilito che, in caso di contrasto, il giudice nazionale deve disapplicare direttamente la legge interna incompatibile con il diritto comunitario direttamente applicabile. La Corte Costituzionale ha accettato questa impostazione (sent. 170/1984), riconoscendo il dovere dei giudici comuni di applicare il regolamento comunitario, indipendentemente dalla sua successione nel tempo rispetto alla legge interna. Questo ha portato a una preminenza del diritto comunitario sul diritto interno. Il Trattato di Maastricht (1992) ha introdotto il principio di sussidiarietà, per cui l'UE interviene solo se gli obiettivi non possono essere raggiunti dagli Stati membri. Le leggi di esecuzione dei trattati comunitari e le fonti comunitarie non possono però valicare i principi fondamentali della Costituzione e i diritti inviolabili dell'uomo. La Corte di Giustizia ha elaborato un sistema autonomo di diritti fondamentali basato sui trattati e le costituzioni nazionali per integrare il diritto comunitario.
XII. Giustizia Costituzionale
Sistema di controllo giurisdizionale del rispetto della Costituzione, principale garanzia della rigidità costituzionale. Si occupa della legittimità costituzionale delle leggi.
Corte Costituzionale
Organo ad hoc in Italia (artt. 134 e ss. Cost.), con sistema di giurisdizione costituzionale accentrata. Composizione (ordinaria, per giudizi su legittimità, conflitti, ammissibilità referendum): 15 giudici:
1/3 nominati dal Presidente della Repubblica.
1/3 eletti dal Parlamento in seduta comune (a scrutinio segreto con maggioranze qualificate).
1/3 eletti dalle supreme magistrature (Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti).
I giudici sono scelti tra magistrati (anche a riposo), professori universitari in materie giuridiche e avvocati con 20 anni di esercizio. Durano 9 anni e non sono rieleggibili. Eleggono un Presidente (in carica 3 anni, rieleggibile). Godono di prerogative simili ai parlamentari (es. incompatibilità con altre cariche). Per giudizi sulle accuse al Presidente della Repubblica, la composizione è allargata con 16 giudici aggregati estratti a sorte. Competenze (art. 134 Cost.):
Controversie sulla legittimità costituzionale di leggi e atti con forza di legge (Stato e Regioni).
Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, tra Stato e Regioni, e tra Regioni.
Accuse contro il Presidente della Repubblica.
Ammissibilità del referendum abrogativo (art. 75.2 Cost.).
Controllo di Costituzionalità delle Leggi
Riguarda atti con forza di legge (non consuetudini o regolamenti). Un atto con forza di legge ha capacità innovativa (abrogare/modificare atti legislativi) e di resistenza (non essere abrogato da atti non legislativi).
Possibili vizi:
Formali: attengono alle procedure di formazione della legge.
Sostanziali (o materiali): attengono al contenuto prescrittivo (es. incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge).
Avviene attraverso:
Giudizio Incidentale: la questione di legittimità nasce nel corso di un procedimento giudiziario (giudizio a quo). È un giudizio successivo e concreto. Il giudice a quo, se i requisiti sussistono, emette un'ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale. La questione deve indicare oggetto, parametro costituzionale violato e motivazioni.
Giudizio in via di Azione: promosso direttamente dagli enti interessati (es. Regioni contro leggi statali, o viceversa, per invasione di competenza). Impugnabile entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Decisioni della Corte Costituzionale
Decisioni di Inammissibilità: quando mancano i presupposti per il giudizio (es. requisiti soggettivi/oggettivi, rilevanza, errori procedurali, questioni politiche).
Decisioni di Rigetto: la questione di costituzionalità non è fondata. Hanno efficacia limitata al caso specifico (inter partes), non precludono una nuova riproposizione con diverse motivazioni.
Decisioni di Accoglimento: annullano le norme dichiarate incostituzionali. Hanno effetti generali (erga omnes) e retroattivi (ex tunc), per tutti i rapporti giuridici pendenti, salvo i rapporti esauriti. In ambito penale, se più favorevole al reo, si applica anche ai rapporti esauriti.
Sentenze Interpretative e Manipolative
Sentenze interpretative di rigetto: la Corte valuta la conformità di un'interpretazione della disposizione, rigettando la questione ma fornendo l'interpretazione conforme alla Costituzione.
Sentenze manipolative di accoglimento:
Additive: dichiarano l'incostituzionalità "nella parte in cui non prevede" qualcosa, estendendo la portata normativa.
Ablative (o di accoglimento parziale): dichiarano l'incostituzionalità "nella parte in cui prevede" qualcosa, eliminando la parte incostituzionale.
Sostitutive: dichiarano l'incostituzionalità "nella parte in cui prevede un qualcosa anziché un'altra", imponendo l'applicazione della norma individuata dalla Corte.
Conflitti di Attribuzione
Controversie su compiti rivendicati (o mal esercitati) da più poteri o enti. I soggetti legittimati a sollevare il conflitto sono gli organi che dichiarano definitivamente la volontà dei poteri cui appartengono (Parlamento, Governo, giudici, PdR, Corte Costituzionale stessa, nonché organi con funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti). La Corte decide sull'ammissibilità del ricorso, poi emette una sentenza che determina a chi spettano le attribuzioni o annulla l'atto illegittimo. Per i conflitti tra Stato e Regioni, o tra Regioni, nascono da interferenze di atti non legislativi (amministrativi, normativi, giurisdizionali).
Giudizio sulle Accuse contro il Presidente della Repubblica
In caso di alto tradimento o attentato alla Costituzione, la Corte opera come giudice penale in composizione allargata. La sentenza definitiva è pubblicata e irrevocabile, ma ammette revisione in caso di nuovi elementi di estraneità dell'imputato.
Giudizio sull'Ammissibilità del Referendum Abrogativo
La Corte decide, in assenza di parti, sull'ammissibilità delle richieste di referendum, anche ampliando i casi di inammissibilità oltre l'art. 75 Cost. (es. leggi costituzionali o con contenuto costituzionalmente vincolante). La decisione è limitata al caso specifico.
Responsabilità Penale dei Ministri
I Ministri non godono di immunità e sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria (art. 96 Cost.). Il Parlamento può bloccare il giudizio con voto a maggioranza assoluta se ritiene che il ministro abbia agito per scopi costituzionali. Le pene per reati ministeriali possono essere aumentate.
XIII. Diritti e Libertà
I principi di libertà e uguaglianza sono fondamentali, ma al contempo contraddittori: libertà piena può generare disuguaglianza, uguaglianza totale può limitare la libertà.
Conflitto tra Libertà e Uguaglianza
Posizione Liberale: priorità alla libertà, accettando disuguaglianze.
Posizione Socialista: focus sull'uguaglianza economica e sociale, ammettendo restrizioni alla libertà.
La Costituzione italiana cerca un equilibrio, garantendo le principali libertà ma limitandone alcune per prevenire disuguaglianze (es. campo economico).
Libertà Formale e Sostanziale
Libertà formale: assenza di impedimenti statali (libertà "dallo Stato").
Libertà sostanziale: lo Stato interviene per rendere le libertà accessibili a tutti, al di là dei divieti.
La Costituzione accoglie entrambi i principi: uguaglianza formale (art. 3.1) e il compito dello Stato di intervenire per sostenere i cittadini più deboli (uguaglianza sostanziale, art. 3.2).
Una distinzione di trattamento è legittima solo se ragionevolmente giustificata da situazioni diverse; altrimenti è discriminazione. La Corte Costituzionale decide sulla ragionevolezza delle leggi.
Le Libertà e i Gruppi
La Costituzione garantisce le libertà individuali ma considera anche le formazioni sociali (famiglia, imprese, sindacati, Chiesa) riconoscendo loro diritti e sfere di libertà, poiché la personalità si svolge anche in comunità.
Diritti Inviolabili dell'Uomo (art. 2 Cost.)
Affermazione generale che i diritti di libertà sono un dato costitutivo ed essenziale dello Stato. Il verbo "riconosce e garantisce" indica che questi diritti spettano alla persona in quanto tale e non derivano dallo Stato. Sono "inviolabili" perché sono parte integrante dello Stato e non possono essere aboliti neppure con la revisione costituzionale.
Sono considerati sia "diritti dei singoli" sia diritti "nelle formazioni sociali".
Strumenti di Garanzia delle Libertà
Riserva di legge: le libertà possono essere limitate solo nei casi e modi previsti da una legge parlamentare.
Riserva di giurisdizione: i provvedimenti restrittivi delle libertà (es. arresto) possono essere presi solo da un giudice, indipendente e motivando la decisione.
Responsabilità dei pubblici funzionari (art. 28 Cost.): i funzionari sono direttamente responsabili degli atti commessi in violazione dei diritti, con diritto al risarcimento del danno. La responsabilità può essere "disciplinata variamente per categorie o per situazioni".
Libertà Personale (art. 13 Cost.)
Facoltà di disporre liberamente della propria persona fisica, basilare per tutte le altre libertà. Limiti: solo per provvedimento dell'autorità giudiziaria, nei casi e modi stabiliti dalla legge. L'arresto da parte dell'autorità di pubblica sicurezza è ammesso solo in flagranza di reato o in casi eccezionali con successiva convalida giudiziaria. Il fermo di polizia ugualmente. Vietata ogni violenza fisica e morale, e previsti limiti per la carcerazione preventiva. Trattamenti sanitari obbligatori richiedono previsione legislativa.
Inviolabilità del Domicilio (art. 14 Cost.)
Il domicilio (comprensivo di ogni luogo di privata dimora) è inviolabile, salvo legittimo ordine dell'autorità giudiziaria. Eccezionalmente, per motivi di sanità, incolumità o fiscali, sono ammesse ispezioni senza ordine giudiziario, ma con limiti.
Libertà di Circolazione e Soggiorno (art. 16 Cost.)
Riconosciuta ai cittadini. Non può essere limitata per motivi politici, ma solo per ragioni di sicurezza e sanità. Include il diritto di espatrio (con limiti di legge) e il divieto di estradizione per reati politici (art. 10 e 26 Cost.).
Libertà e Segretezza della Corrispondenza (art. 15 Cost.)
Inviolabile, salvo atto motivato dell'autorità giudiziaria. Riguarda la segretezza di ogni forma di comunicazione, indipendentemente dal mezzo. Include il "diritto al silenzio" e la "facoltà di informare".
Libertà di Riunione e Associazione (artt. 17 e 18 Cost.)
Libertà di riunione (art. 17 Cost.): diritto di riunirsi liberamente in luoghi privati, pubblici o aperti al pubblico. Deve essere pacifica e senz'armi. Per le riunioni in luogo pubblico, è necessario preavviso all'autorità di pubblica sicurezza, che può vietarle per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica.
Libertà di associazione (art. 18 Cost.): facoltà di associarsi liberamente per fini non vietati dalla legge penale. Distinta dalla riunione per temporaneità, organizzazione e atto costitutivo. Vietate solo le associazioni segrete e quelle militari/paramilitari con fini politici.
Libertà Religiosa (artt. 19 e 20 Cost.)
Garantita a tutti. Comprende la facoltà di professare la propria fede, esercitarla in forma individuale e associativa (libertà di culto), e propagandarla. Unico limite costituzionale: la non contrarietà al buon costume. Art. 20 Cost. impedisce limitazioni legislative e gravami fiscali per motivi religiosi. Rapporti tra Stato e confessioni religiose disciplinati dagli artt. 7 e 8 Cost.
Libertà di Manifestazione del Pensiero (art. 21 Cost.)
Conferita a tutti (anche stranieri). Possibilità di manifestare il proprio pensiero con parola, scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Fondamentale per la libera formazione dell'opinione pubblica nelle democrazie pluraliste. Include il diritto al silenzio e la libertà di informazione. Limiti: buon costume (morale sessuale), reati d'opinione (offese, calunnie, istigazione a delinquere), divieto di apologia del fascismo. Per la stampa: divieto di autorizzazione preventiva e censura. Il sequestro solo per atto motivato dell'autorità giudiziaria. Per la televisione e radio: abolizione del monopolio pubblico e regolamentazione per garantire il pluralismo, data la concentrazione mediatica.
Diritti Sociali
Diritti soggettivi pubblici che implicano prestazioni positive dello Stato e degli enti pubblici per i titolari. Sono costituzionalmente garantiti, di regola, ai cittadini (ma estendibili agli stranieri).
Diritto al lavoro (art. 4 Cost.): principio essenziale, orientamento programmatico per il legislatore.
Diritto all'emigrazione (art. 35 Cost.): con pretesa di assistenza per i cittadini all'estero.
Diritti dei lavoratori subordinati (art. 36 Cost.): retribuzione proporzionata, riposo settimanale, ferie retribuite.
Parità retributiva per donna lavoratrice e minore (art. 37 Cost.).
Diritto al mantenimento e assistenza sociale per inabili (art. 38 Cost.).
Diritto alla salute (art. 32 Cost.): assistenza sanitaria gratuita per indigenti.
Diritto di sciopero e libertà sindacale (art. 40 Cost. e 39 Cost.). Lo sciopero è un fondamentale strumento di autotutela dei lavoratori. Disciplinato dalla L. 146/1990 e 83/2000 per i servizi pubblici essenziali, che prevedono preavviso, prestazioni indispensabili, indicazione della durata e motivazioni.
Diritti Culturali
Libertà di istruzione e insegnamento (artt. 33 e 34 Cost.): diritto di istituire scuole senza oneri per lo Stato, libertà nell'insegnamento. Lo Stato istituisce scuole statali e detta norme generali sull'istruzione (esame di Stato, parità). Autonomia speciale per le università.
Libertà di arte e scienza (art. 33 Cost.).
Diritto all'istruzione (art. 34 Cost.): diritto civico che lo Stato deve garantire.
Diritti Economici
Diritto di proprietà privata (art. 42 Cost.): garantito, ma con limiti per la funzione sociale e l'accessibilità a tutti. Esproprio per utilità generale (art. 42.3) con equo indennizzo. Collettivizzazioni o nazionalizzazioni solo per servizi pubblici essenziali, fonti di energia, monopoli (art. 43). Incoraggiamento al risparmio, all'accesso alla casa e all'investimento (art. 47).
Iniziativa economica privata (art. 41 Cost.): libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o recare danno a sicurezza, libertà, dignità. Giustifica l'intervento statale e la programmazione economica.
Tutela della cooperazione economica e artigianato (art. 45).
Riconoscimento del diritto dei lavoratori a collaborare nella gestione delle aziende (art. 46).
Doveri Costituzionali
Dovere di fedeltà alla Repubblica e osservanza della Costituzione e leggi (art. 54 Cost.): per i cittadini, e per i pubblici funzionari il giuramento.
Doveri di difesa della Patria (art. 52 Cost.): prestazione del servizio militare, ammessa obiezione di coscienza.
Dovere fiscale (art. 53 Cost.): tutti concorrono alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva, con sistema progressivo.
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